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Mediazione in Materia di Consumo

MPR offre ai cittadini un servizio stragiudiziale di risoluzione delle controversie in materia di consumo. Con il D.Lgs. 130/2015, che ha recepito la direttiva europea 2013/11/EU, è stato introdotto in Italia un nuovo ordinamento che obbliga il consumatore ad effettuare un tentativo di mediazione prima di avviare il giudizio e disciplina le procedure ADR nella risoluzione delle controversie dei consumatori, istituendo presso le autorità incaricate gli elenchi degli Organismi ADR autorizzati alla gestione di questo tipo di liti.

Argomenti della mediazione

Il ruolo di MPR

MPR è iscritto all’elenco degli Organismi ADR dei settori di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ARERA) e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom). MPR assiste le parti (consumatore e fornitore del servizio), con l’intervento di un conciliatore specializzato, nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una lite, atteso il fatto che il tentativo stragiudiziale è obbligatorio per poter, in caso di insuccesso, adire l’Autorità garante o l’Autorità giudiziaria.

Come funziona la Mediazione in Materia di Consumo

Chi intende avviare un procedimento di mediazione nelle materie del consumo, dopo aver presentato reclamo scritto al fornitore o al professionista, deve far pervenire la domanda, secondo il modello allegato al Regolamento in materia di consumo MPR, unitamente alla ricevuta di pagamento della tariffa della procedura in misura di € 30,00 (se il valore della controversia è inferiore ad € 50.000,00) o € 60,00 (se il valore della controversia è superiore ad € 50.000,00)  per il consumatore e nella misura prevista dall’apposita tabella, in relazione al valore della controversia, per il fornitore (professionista o prosumer) presso la Segreteria di una delle sedi di MPR, oppure inviandola mediante raccomandata A/R o pec all’indirizzo: mproma@legalmail.it.

Il Responsabile di MPR designa il conciliatore specializzato, scegliendolo tra quelli iscritti nel proprio elenco, fissa la data della convocazione dell’incontro e la comunica alle parti che, a richiesta, potranno intervenire anche con modalità telematica.

 

Per maggiori informazioni sulle tariffe consultare articolo 11 del regolamento

In quali materia MPR è abilitato a mediare?

Le materie in cui MPR è abilitato a mediare, quale Organismo ADR, sono le controversie di natura commerciale che coinvolgono imprese e consumatori: quelle derivanti da Internet e dal commercio elettronico, dalle forniture di gas, di energia elettrica, di acqua e dalle comunicazioni elettroniche e postali.

Il soggetto attivante deve essere un consumatore o un utente (cioè un soggetto che compra il bene o utilizza il servizio al di fuori di una attività professionale). Non sono ammesse alla presente procedura le liti che insorgono tra  imprese/professionisti e i procedimenti attivati da professionista/impresa nei confronti del consumatore.

Le procedure attivate per controversie riguardanti contratti stipulati online potranno essere accessibili anche mediante Piattaforma ODR della Commissione Europea (Online Dispute Resolution) di cui al Regolamento UE n. 524 del 21 maggio 2013.