DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. 130  Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori). (15G00147) (GU Serie Generale n.191 del 19-8-2015) note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/09/2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista  la  direttiva  2013/11/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla  risoluzione  alternativa  delle

controversie dei consumatori, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.

2006/2004  e  la  direttiva  2009/22/CE  (direttiva  sull’ADR  per  i

consumatori);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali

sulla partecipazione dell’Italia  alla  formazione  e  all’attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell’Unione  europea,  ed   in

particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l’attuazione  di  altri

atti dell’Unione europea  –  Legge  di  delegazione  europea  2013  –

secondo semestre – ed in  particolare  l’articolo  8,  che  introduce

principi e criteri  direttivi  specifici  per  il  recepimento  della

direttiva 2013/11/UE;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive

modificazioni, recante il codice del consumo;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione dell’8 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 31 luglio 2015;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri

dell’economia e delle finanze, della giustizia e degli affari  esteri

e della cooperazione internazionale;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

 

Modifiche  al  Codice  del  consumo  in  attuazione  della  direttiva

2013/11/UE sulla risoluzione  alternativa  delle  controversie  dei

consumatori

 

  1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,

recante Codice del consumo,  il  titolo  II  termina  con  l’articolo

140-bis e dopo il titolo II e’ inserito il seguente: «TITOLO II-bis –

RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE».

 

  1. L’articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,

recante Codice del consumo, e’ sostituito dal seguente:

«Art.  141  (Disposizioni  generali:  definizioni  ed   ambito   di

applicazione). – 1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

  1. a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all’articolo 3,  comma

1, lettera a);

  1. b) «professionista»: il soggetto, di cui all’articolo 3, comma  1,

lettera c);

  1. c) «contratto di vendita»: il contratto di  cui  all’articolo  45,

comma 1, lettera e);

  1. d) «contratto di servizi»: il contratto di  cui  all’articolo  45,

comma 1, lettera f);

  1. e) «controversia  nazionale»:   una   controversia   relativa   ad

obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita  o  di

servizi, nell’ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni

o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell’Unione europea in

cui e’ stabilito il professionista;

  1. f) «controversia transfrontaliera»: una controversia  relativa  ad

obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita  o  di

servizi, nell’ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni

o i servizi, risiede in uno Stato membro dell’Unione europea  diverso

da quello in cui e’ stabilito il professionista;

  1. g) «procedura ADR»: una procedura di  risoluzione  extragiudiziale

delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed

eseguita da un organismo ADR-Alternative Dispute Resolution;

  1. h) «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a prescindere  dalla  sua

denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione

di una controversia attraverso  una  procedura  ADR  ed  e’  iscritto

nell’elenco di cui all’articolo 141-decies;

  1. i) «autorita’ competente»:  le  autorita’  indicate  dall’articolo

141-octies;

  1. l) «domanda»: la domanda presentata all’organismo per  avviare  la

procedura ADR;

  1. m) «servizi non economici di interesse  generale»:  i  servizi  di

interesse  generale  che  non  sono  prestati  a  fini  economici,  a

prescindere dalla forma giuridica sotto la quale  tali  servizi  sono

prestati, e, in particolare i servizi prestati,  senza  corrispettivo

economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse.

  1. Ai fini del presente  titolo  il  professionista  si  considera

stabilito:

  1. a) se si tratta di una persona  fisica,  presso  la  sua  sede  di

attivita’;

  1. b) se si tratta di una societa’ o di un’altra persona giuridica  o

di un’associazione di persone fisiche o  giuridiche,  presso  la  sua

sede legale, la  sua  amministrazione  centrale  o  la  sua  sede  di

attivita’, comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede.

  1. Ai fini del  presente  titolo,  l’organismo  ADR  si  considera

stabilito:

  1. a) se e’ gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svolge le

attivita’ ADR;

  1. b) se e’ gestito da una persona giuridica o da un’associazione  di

persone fisiche o di  persone  giuridiche,  nel  luogo  in  cui  tale

persona giuridica o associazione  di  persone  fisiche  o  giuridiche

svolge le attivita’ ADR o ha la sua sede legale;

  1. c) se e’ gestito da un’autorita’ o da un altro ente pubblico,  nel

luogo in cui tale autorita’ o altro ente pubblico ha la propria sede.

  1. Le disposizioni di cui al presente titolo,  si  applicano  alle

procedure  volontarie  di   composizione   extragiudiziale   per   la

risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali  e

transfrontaliere,  tra  consumatori  e  professionisti  residenti   e

stabiliti nell’Unione europea, nell’ambito  delle  quali  l’organismo

ADR propone una soluzione o riunisce le parti al  fine  di  agevolare

una  soluzione  amichevole  e,  in  particolare,  agli  organismi  di

mediazione per la trattazione degli  affari  in  materia  di  consumo

iscritti nella sezione speciale di cui all’articolo 16, commi 2 e  4,

del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli  altri  organismi

ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e  vigilati  dalle

autorita’ di cui al comma 1, lettera i),  previa  la  verifica  della

sussistenza  dei  requisiti  e  della   conformita’   della   propria

organizzazione  e  delle  proprie  procedure  alle  prescrizioni  del

presente titolo.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  titolo  si

applicano, altresi’, alle eventuali procedure, previste ai sensi  del

comma 7, in cui l’organismo ADR adotta una decisione.

  1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altresi’

alle  procedure  di  conciliazione  paritetica  di  cui  all’articolo

141-ter.

  1. Sono  fatte  salve  le  seguenti  disposizioni  che   prevedono

l’obbligatorieta’  delle  procedure  di  risoluzione  extragiudiziale

delle controversie:

  1. a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo  2010,
  2. 28, che disciplina i casi di condizione  di  procedibilita’  con

riferimento alla  mediazione  finalizzata  alla  conciliazione  delle

controversie civili e commerciali;

  1. b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997,   249,  che

prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore  delle

comunicazioni elettroniche;

  1. c) articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995,
  2. 481, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle

materie di competenza dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il  gas

e  il  sistema  idrico,  e  le  cui  modalita’  di  svolgimento  sono

regolamentate dall’Autorita’ per l’energia elettrica,  il  gas  e  il

sistema idrico con propri provvedimenti.

  1. Le procedure svolte nei settori di competenza dell’Autorita’ per

l’energia elettrica,  il  gas  ed  il  sistema  idrico,  della  Banca

d’Italia, della Commissione nazionale per la societa’ e  la  borsa  e

dell’Autorita’ per le  garanzie  nelle  comunicazioni,  ivi  comprese

quelle   che   prevedono   la   partecipazione    obbligatoria    del

professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del  presente

Codice, se rispettano i principi, le procedure e  i  requisiti  delle

disposizioni di cui al presente titolo.

  1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
  2. a) alle procedure presso sistemi di trattamento  dei  reclami  dei

consumatori gestiti dal professionista;

  1. b) ai servizi non economici d’interesse generale;
  2. c) alle controversie fra professionisti;
  3. d) alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista;
  4. e) ai tentativi di conciliazione giudiziale  per  la  composizione

della  controversia  nel  corso  di   un   procedimento   giudiziario

riguardante la controversia stessa;

  1. f) alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un

consumatore;

  1. g) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da  professionisti

sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire  il

loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e

la fornitura di medicinali e dispositivi medici;

  1. h) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione

continua.

  1. Le disposizioni di cui al presente  titolo  non  precludono  il

funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell’ambito  delle

norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i  funzionari

pubblici   sono   incaricati   delle   controversie   e   considerati

rappresentanti sia  degli  interessi  dei  consumatori  e  sia  degli

interessi dei professionisti.

  1. Il consumatore non puo’ essere  privato  in  nessun  caso  del

diritto di adire il giudice competente qualunque  sia  l’esito  della

procedura di composizione extragiudiziale.».

 

  1. Dopo l’articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.

206, recante Codice del consumo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 141-bis (Obblighi, facolta’ e requisiti degli organismi ADR).

– 1. E’ fatto obbligo agli organismi ADR di:

  1. a) mantenere un sito web aggiornato che  fornisca  alle  parti  un

facile accesso alle informazioni concernenti il  funzionamento  della

procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la  domanda

e la documentazione di supporto necessaria in via telematica;

  1. b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle  stesse,

le informazioni di cui alla lettera  a),  su  un  supporto  durevole,

cosi’ come definito dall’articolo 45, comma 1, lettera l);

  1. c) consentire al consumatore la possibilita’, ove applicabile,  di

presentare  la  domanda  anche  in  modalita’   diverse   da   quella

telematica;

  1. d) consentire lo scambio di informazioni  tra  le  parti  per  via

elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;

  1. e) accettare   sia   le   controversie   nazionali   sia   quelle

transfrontaliere, comprese le controversie  oggetto  del  regolamento

(UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso  a  reti  di  organismi

ADR;

  1. f) adottare  i  provvedimenti  necessari  a   garantire   che   il

trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle  regole  di

cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive

modificazioni.

  1. Gli  organismi  ADR  possono,  salve  le  diverse  prescrizioni

contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle

autorita’ di regolazione di settore,  mantenere  e  introdurre  norme

procedurali che consentano loro di rifiutare il  trattamento  di  una

determinata controversia per i seguenti motivi:

  1. a) il consumatore non ha tentato di contattare  il  professionista

interessato per discutere il proprio reclamo ne’ cercato, come  primo

passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;

  1. b) la controversia e’ futile o temeraria;
  2. c) la controversia e’ in corso di esame o e’ gia’ stata  esaminata

da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;

  1. d) il valore della controversia e’ inferiore  o  superiore  a  una

soglia monetaria prestabilita a un livello tale  da  non  nuocere  in

modo significativo all’accesso del  consumatore  al  trattamento  dei

reclami;

  1. e) il consumatore non ha presentato la domanda  all’organismo  ADR

entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere  inferiore

a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato  il  reclamo

al professionista;

  1. f) il trattamento di questo tipo di controversia  rischierebbe  di

nuocere significativamente all’efficace funzionamento  dell’organismo

ADR.

  1. Qualora,  conformemente  alle  proprie  norme  procedurali,  un

organismo ADR non e’ in  grado  di  prendere  in  considerazione  una

controversia che gli e’ stata presentata, tale organismo ADR fornisce

a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della  sua

decisione di non prendere in  considerazione  la  controversia  entro

ventuno giorni dal ricevimento  del  fascicolo  della  domanda.  Tali

norme  procedurali  non  devono   nuocere   in   modo   significativo

all’accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso  in

caso di controversie transfrontaliere.

  1. E’ fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che

le  persone  fisiche  da  essi  incaricate  della  risoluzione  delle

controversie siano:

  1. a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in  materia  di

risoluzione  alternativa  o   giudiziale   delle   controversie   dei

consumatori,  inclusa   una   comprensione   generale   del   diritto

provvedendo, se del caso, alla loro formazione;

  1. b) nominate per un incarico  di  durata  sufficiente  a  garantire

l’indipendenza  dell’attivita’  da  svolgere,  non   potendo   essere

sostituito o revocato nell’incarico senza una giusta causa;

  1. c) non soggette ad istruzioni dell’una o dell’altra delle parti  o

dei loro rappresentanti;

  1. d) retribuite indipendentemente dall’esito della procedura.
  2. E’ fatto altresi’ obbligo alle persone fisiche incaricate della

risoluzione  delle  controversie,   di   comunicare   tempestivamente

all’organismo ADR  tutte  le  circostanze,  emerse  durante  l’intera

procedura  ADR,  idonee  ad  incidere  sulla  loro   indipendenza   e

imparzialita’ o capaci di generare conflitti di interessi con l’una o

l’altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere.

In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o

del funzionamento della procedura medesima, l’organismo ADR deve:

  1. a) sostituire  la  persona  fisica   interessata,   affidando   la

conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza

  1. b) garantire che la persona  fisica  interessata  si  astenga  dal

condurre la procedura ADR e, se possibile,  proporre  alle  parti  di

presentare la controversia ad un altro  organismo  ADR  competente  a

trattare la controversia; o in mancanza

  1. c) consentire alla persona  fisica  interessata  di  continuare  a

condurre la procedura solo se le parti, dopo essere  state  informate

delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno  sollevato

obiezioni.

  1. Resta fermo il diritto delle parti di  ritirarsi  in  qualsiasi

momento dalla procedura  ADR,  salvo  quanto  previsto  dall’articolo

141-quater, comma 5, lettera a).

  1. Nell’ipotesi prevista dal comma 5, qualora l’organismo ADR  sia

costituito da una sola persona fisica,  si  applicano  unicamente  le

lettere b) e c) del medesimo comma.

  1. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR siano

assunte   o   retribuite    esclusivamente    da    un’organizzazione

professionale  o  da   un’associazione   di   imprese   di   cui   il

professionista e’ membro, e’ assicurato che, oltre ai  requisiti  del

presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano

a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano

sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il  presente  comma  non  si

applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte  di  un

organismo collegiale composto da un numero uguale  di  rappresentanti

dell’organizzazione professionale e dell’associazione di  imprese  da

cui sono assunte o retribuite  e  di  una  o  piu’  associazioni  dei

consumatori e degli utenti di cui all’articolo 137.

  1. E’ fatto obbligo agli organismi ADR in cui le  persone  fisiche

incaricate della risoluzione delle controversie  fanno  parte  di  un

organismo collegiale, disporre che il collegio  sia  composto  da  un

numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e  di

rappresentanti degli interessi dei professionisti.

  1. Se gli organismi ADR, ai fini del comma  4,  lettera  a),  del

presente articolo, provvedono alla formazione delle  persone  fisiche

incaricate della risoluzione extragiudiziale delle  controversie,  le

autorita’  competenti  provvedono  a  monitorare   i   programmi   di

formazione istituiti dagli organismi ADR in  base  alle  informazioni

comunicate loro ai sensi dell’articolo 141-nonies, comma  4,  lettera

g). I programmi di formazione possono  essere  promossi  ed  eseguiti

dalle stesse autorita’ competenti, di  cui  all’articolo  141-octies.

Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei  mediatori

di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell’articolo 16 del decreto legislativo

4 marzo 2010, n. 28.

 

Art. 141-ter (Negoziazioni paritetiche). – 1. Le  procedure  svolte

dinanzi agli  organismi  ADR  in  cui  parte  delle  persone  fisiche

incaricate  della  risoluzione  delle  controversie  sono  assunte  o

retribuite esclusivamente dal professionista o  da  un’organizzazione

professionale  o  da   un’associazione   di   imprese   di   cui   il

professionista e’ membro, sono considerate procedure  ADR,  ai  sensi

del presente Codice, se, oltre all’osservanza delle  disposizioni  di

cui al presente titolo, rispettano  i  seguenti  ulteriori  requisiti

specifici di indipendenza e trasparenza:

  1. a) le  persone  fisiche   incaricate   della   risoluzione   delle

controversie devono far parte di una commissione paritetica  composta

da  un  numero  uguale  di  rappresentanti  delle  associazioni   dei

consumatori  e  degli  utenti,  di  cui  all’articolo   137,   e   di

rappresentanti del professionista, e sono nominate a seguito  di  una

procedura trasparente;

  1. b) le  persone  fisiche   incaricate   della   risoluzione   delle

controversie devono ricevere un  incarico  di  almeno  tre  anni  per

garantire l’indipendenza della loro azione;

  1. c) e’ fatto  obbligo  al  rappresentante  delle  associazioni  dei

consumatori e degli utenti, di cui all’articolo  137,  di  non  avere

alcun   rapporto    lavorativo    con    il    professionista,    con

un’organizzazione professionale o un’associazione di imprese  di  cui

il professionista sia membro, per l’intera durata dell’incarico e per

un periodo di  tre  anni  decorrenti  dalla  cessazione  del  proprio

incarico nell’organismo  ADR,  ne’  di  avere  contributi  finanziari

diretti da parte degli stessi; gli eventuali contributi  erogati  dal

professionista     o     dall’organizzazione     professionale      o

dall’associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale

parziale rimborso all’associazione  dei  consumatori  per  gli  oneri

sostenuti per  prestare  assistenza  gratuita  al  consumatore  nella

procedura  ADR,  devono   essere   erogati   in   modo   trasparente,

informandone l’autorita’ competente  o  secondo  le  procedure  dalla

stessa stabilite;

  1. d) e’   fatto,   altresi’,   obbligo   al   rappresentante    del

professionista, se tale rapporto lavorativo non era gia’ in corso  al

momento di conferimento dell’incarico, di non  avere  alcun  rapporto

lavorativo con il professionista, con un’organizzazione professionale

o un’associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per

un periodo di  tre  anni  decorrenti  dalla  cessazione  del  proprio

incarico nell’organismo ADR;

  1. e) l’organismo di risoluzione delle controversie,  ove  non  abbia

distinta  soggettivita’  giuridica  rispetto  al   professionista   o

all’organizzazione professionale o all’associazione di imprese di cui

il  professionista  fa  parte,  deve  essere  dotato  di  sufficiente

autonomia e di un organo paritetico di garanzia privo di collegamenti

gerarchici  o  funzionali  con   il   professionista,   deve   essere

chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista  ed

avere a sua disposizione risorse  finanziarie  sufficienti,  distinte

dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi

compiti.

  1. Rientrano nelle procedure di cui al comma 1  esclusivamente  le

negoziazioni  paritetiche  disciplinate  da  protocolli   di   intesa

stipulati tra i professionisti o loro associazioni e  un  numero  non

inferiore a un terzo  delle  associazioni  dei  consumatori  e  degli

utenti, di cui  all’articolo  137,  nonche’  quelle  disciplinate  da

protocolli di intesa  stipulati  nel  settore  dei  servizi  pubblici

locali secondo i criteri a tal fine indicati nell’accordo sancito  in

sede  di  Conferenza  unificata  Stato-regioni  e   Stato-citta’   ed

autonomie locali del 26 settembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013.

 

Art. 141-quater (Trasparenza, efficacia, equita’ e liberta’). –  1.

E’ fatto obbligo  agli  organismi  ADR,  di  rendere  disponibili  al

pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su  richiesta  e  in

qualsiasi altra modalita’ funzionale al perseguimento delle finalita’

di trasparenza, efficacia, equita’ e liberta’, informazioni chiare  e

facilmente comprensibili riguardanti:

  1. a) le modalita’ di contatto, l’indirizzo postale e quello di posta

elettronica;

  1. b) il  proprio  inserimento  nell’elenco   di   cui   all’articolo

141-decies, secondo comma;

  1. c) le persone fisiche incaricate della procedura  ADR,  i  criteri

seguiti  per  il  conferimento  dell’incarico  nonche’  per  la  loro

successiva designazione e la durata del loro incarico;

  1. d) la competenza, l’imparzialita’ e l’indipendenza  delle  persone

fisiche incaricate  della  procedura  ADR  qualora  siano  assunte  o

retribuite esclusivamente dal professionista;

  1. e) l’eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che  agevolano

la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

  1. f) il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente,  il

limite di valore di competenza;

  1. g) le  norme  che  disciplinano  la   procedura   di   risoluzione

stragiudiziale della controversia per la quale l’organismo di ADR  e’

stato iscritto e i motivi per cui l’organismo ADR puo’  rifiutare  di

trattare una determinata controversia ai sensi dell’articolo 141-bis,

comma 2;

  1. h) le lingue nelle  quali  possono  essere  presentati  i  reclami

all’organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR;

  1. i) se  l’organismo  ADR  risolve  le  controversie   in   base   a

disposizioni  giuridiche,  considerazioni  di  equita’,   codici   di

condotta o altri tipi di regole;

  1. l) eventuali attivita’ che le parti sono tenute a rispettare prima

di avviare la procedura ADR,  incluso  il  tentativo  di  risoluzione

della   controversia   mediante   negoziazione   diretta    con    il

professionista;

  1. m) la  possibilita’  o  meno  per  le  parti  di  ritirarsi  dalla

procedura;

  1. n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le

norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura;

  1. o) la durata media della procedura ADR;
  2. p) l’effetto giuridico dell’esito della procedura ADR;
  3. q) l’esecutivita’ della  decisione  ADR,  nei  casi  eventualmente

previsti dalle norme vigenti.

  1. E’ fatto obbligo agli organismi ADR di rendere  disponibili  al

pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in

altra  modalita’  funzionale  al  perseguimento  delle  finalita’  di

trasparenza, le relazioni annuali d’attivita’.  Tali  relazioni,  con

riferimento alle controversie  sia  nazionali  che  transfrontaliere,

devono comprendere le seguenti informazioni:

  1. a) numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie  cui  si

riferiscono;

  1. b) eventuali cause sistematiche o significative generatrici  delle

controversie tra  consumatori  e  professionisti;  tali  informazioni

possono essere accompagnate, se del caso, da  raccomandazioni  idonee

ad evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare

le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni

e di migliori prassi;

  1. c) la percentuale di controversie che l’organismo ADR ha rifiutato

di trattare e la quota in  percentuale  dei  tipi  di  motivo  per  i

rifiuti di cui all’articolo 141-bis, comma 2;

  1. d) nel caso di procedure di cui dell’articolo  141-ter,  le  quote

percentuali di soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore

del professionista, e di controversie risolte  con  una  composizione

amichevole;

  1. e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se noti,

i motivi della loro interruzione;

  1. f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;
  2. g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure

ADR;

  1. h) l’eventuale cooperazione con organismi ADR all’interno di  reti

di organismi ADR che  agevolano  la  risoluzione  delle  controversie

transfrontaliere.

  1. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  2. a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per

entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;

  1. b) consentire  la  partecipazione  alle  parti  senza  obbligo  di

assistenza legale; e’ fatto sempre salvo il diritto  delle  parti  di

ricorrere  al  parere  di  un  soggetto  indipendente  o  di   essere

rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;

  1. c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori;
  2. d) l’organismo ADR che ha ricevuto  una  domanda  da’  alle  parti

comunicazione dell’avvio della procedura relativa  alla  controversia

non appena riceve il fascicolo completo della domanda;

  1. e) concludersi entro il termine di novanta giorni  dalla  data  di

ricevimento  del  fascicolo   completo   della   domanda   da   parte

dell’organismo  ADR;  in   caso   di   controversie   particolarmente

complesse, l’organismo ADR puo’,  a  sua  discrezione,  prorogare  il

termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti  devono  essere

informate di tale proroga e del nuovo termine  di  conclusione  della

procedura.

  1. Nell’ambito delle procedure ADR deve essere garantito  altresi’

che:

  1. a) le parti abbiano la possibilita’, entro  un  periodo  di  tempo

ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall’organismo

ADR le argomentazioni, le prove, i documenti  e  i  fatti  presentati

dall’altra  parte,  salvo  che  la  parte  non  abbia   espressamente

richiesto che gli stessi  debbano  restare  riservati,  le  eventuali

dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti  e  di  poter

esprimere osservazioni in merito;

  1. b) le parti siano informate del fatto che  non  sono  obbligate  a

ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono  chiedere  un

parere indipendente o essere rappresentate o assistite  da  terzi  in

qualsiasi fase della procedura;

  1. c) alle parti sia  notificato  l’esito  della  procedura  ADR  per

iscritto o su un supporto durevole,  e  sia  data  comunicazione  dei

motivi sui quali e’ fondato.

  1. Nell’ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la controversia

proponendo una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che:

  1. a) le parti abbiano la possibilita’ di ritirarsi dalla procedura in

qualsiasi momento. Le parti sono  informate  di  tale  diritto  prima

dell’avvio della procedura. Nel caso in cui e’ previsto l’obbligo del

professionista  di  aderire  alle  procedure  ADR,  la  facolta’   di

ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore;

  1. b) le parti, prima di accettare o meno o di  dare  seguito  a  una

soluzione proposta, siano informate del fatto che:

1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione  proposta  o

meno;

2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilita’ di

chiedere  un  risarcimento   attraverso   un   normale   procedimento

giudiziario;

3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato  che

potrebbe  essere   ottenuto   con   la   decisione   di   un   organo

giurisdizionale che applichi norme giuridiche;

  1. c) le parti, prima di accettare o meno o di  dare  seguito  a  una

soluzione proposta, siano informate  dell’effetto  giuridico  che  da

cio’ consegue;

  1. d) le  parti,  prima  di  accogliere  una  soluzione  proposta   o

acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo  di

riflessione ragionevole.

 

Art. 141-quinquies (Effetti della  procedura  ADR  sui  termini  di

prescrizione e decadenza). – 1. Dalla data di  ricevimento  da  parte

dell’organismo ADR, la relativa domanda  produce  sulla  prescrizione

gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data,  la  domanda

impedisce altresi’ la decadenza per una sola volta.

  1. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescrizione

e  decadenza  iniziano  a  decorrere  nuovamente  dalla  data   della

comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia

con modalita’ che abbiano valore di conoscenza legale.

  1. Sono fatte salve le disposizioni relative alla  prescrizione  e

alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l’Italia

e’ parte.

 

Art. 141-sexies (Informazioni e assistenza ai consumatori). – 1.  I

professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a  ricorrere

ad uno o piu’ organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i

consumatori, sono obbligati ad  informare  questi  ultimi  in  merito

all’organismo  o  agli  organismi   competenti   per   risolvere   le

controversie sorte con i  consumatori.  Tali  informazioni  includono

l’indirizzo del  sito  web  dell’organismo  ADR  pertinente  o  degli

organismi ADR pertinenti.

  1. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite in modo

chiaro, comprensibile e  facilmente  accessibile  sul  sito  web  del

professionista, ove esista, e nelle condizioni  generali  applicabili

al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il  professionista

ed il consumatore.

  1. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra

un  consumatore  e  un  professionista   stabilito   nel   rispettivo

territorio in  seguito  a  un  reclamo  presentato  direttamente  dal

consumatore al professionista, quest’ultimo fornisce  al  consumatore

le informazioni di cui al comma 1, precisando  se  intenda  avvalersi

dei pertinenti organismi ADR per risolvere  la  controversia  stessa.

Tali informazioni sono  fornite  su  supporto  cartaceo  o  su  altro

supporto durevole.

  1. E’  fatta  salva  l’applicazione  delle  disposizioni  relative

all’informazione  dei  consumatori   sulle   procedure   di   ricorso

extragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi.

  1. Con riferimento all’accesso dei consumatori  alle  controversie

transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa  di  settore,

gli stessi possono rivolgersi al Centro nazionale della rete  europea

per  i  consumatori  (ECC-NET)  per  essere  assistiti   nell’accesso

all’organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed e’ competente

a trattare la loro controversia transfrontaliera. Il medesimo  Centro

nazionale e’ designato anche come punto  di  contatto  ODR  ai  sensi

dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE)  n.  524/2013  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo  alla

risoluzione delle controversie online dei consumatori.

  1. E’ fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale della

rete europea per i consumatori (ECC-NET) di  rendere  disponibile  al

pubblico sui  propri  siti  web,  fornendo  un  link  al  sito  della

Commissione europea, e laddove possibile  su  supporto  durevole  nei

propri locali, l’elenco degli organismi ADR  elaborato  e  pubblicato

dalla Commissione ai  sensi  dell’articolo  20,  paragrafo  4,  della

direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  21

maggio 2013, sulla risoluzione  alternativa  delle  controversie  dei

consumatori.

  1. L’elenco degli organismi ADR di cui  al  comma  6  e’  posto  a

disposizione delle associazioni di consumatori e  delle  associazioni

di categoria di professionisti che possono  renderlo  disponibile  al

pubblico sui loro siti web o in qualsiasi altro modo  esse  ritengano

appropriato.

  1. Sul sito istituzionale  di  ciascuna  autorita’  competente  e’

assicurata la pubblicazione delle  informazioni  sulle  modalita’  di

accesso  dei  consumatori  alle  procedure  ADR  per   risolvere   le

controversie contemplate dal presente titolo.

  1. Le  autorita’  competenti  incoraggiano  le  associazioni   dei

consumatori  e  degli  utenti,  di  cui  all’articolo   137,   e   le

organizzazioni  professionali,  a  diffondere  la  conoscenza   degli

organismi e delle procedure ADR e a promuovere l’adozione dell’ADR da

parte di professionisti e consumatori. Detti organismi sono  altresi’

incoraggiati a fornire ai consumatori le informazioni  relative  agli

organismi ADR competenti quando ricevono i reclami dai consumatori.

 

Art. 141-septies  (Cooperazione).  –  1.  Le  autorita’  competenti

assicurano la cooperazione tra gli organismi  ADR  nella  risoluzione

delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri

Stati membri dell’Unione europea delle  migliori  prassi  per  quanto

concerne  la  risoluzione  delle  controversie   transfrontaliere   e

nazionali.

  1. Se esiste una rete europea di  organismi  ADR  che  agevola  la

risoluzione delle controversie  transfrontaliere  in  un  determinato

settore, le autorita’ competenti incoraggiano ad associarsi  a  detta

rete gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore.

  1. Le  autorita’  competenti  incoraggiano  la  cooperazione   tra

organismi ADR e autorita’  nazionali  preposte  all’attuazione  degli

atti  giuridici  dell’Unione  sulla  tutela  dei  consumatori.   Tale

cooperazione comprende, in particolare, lo  scambio  di  informazioni

sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici  nei  confronti

delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami.  E’

incluso anche lo scambio di valutazioni tecniche e  informazioni,  se

gia’ disponibili, da parte delle autorita’ nazionali  agli  organismi

ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie.

  1. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai commi 1,

2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla  protezione  dei

dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  1. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di   segreto

professionale e commerciale applicabili alle autorita’  nazionali  di

cui al  comma  3.  Gli  organismi  ADR  sono  sottoposti  al  segreto

d’ufficio e agli altri vincoli equivalenti di  riservatezza  previsti

dalla normativa vigente.

 

Art. 141-octies (Autorita’ competenti e punto di contatto unico). –

  1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies

e 141-decies, sono designate le seguenti autorita’ competenti:

  1. a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo

economico, con riferimento al registro degli organismi di  mediazione

relativo alla materia del consumo, di cui all’articolo 16, commi 2  e

4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

  1. b) Commissione nazionale per le societa’ e la borsa  (CONSOB),  di

cui all’articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento

ai  sistemi  di   risoluzione   stragiudiziale   delle   controversie

disciplinati ai sensi  dell’articolo  2  del  decreto  legislativo  8

ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti  attuativi,  e  con  oneri  a

carico delle risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge  23

dicembre 1994,  n.  724,  e  successive  modificazioni,  nonche’  dei

soggetti che si avvalgono delle procedure medesime;

  1. c) Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico

(AEEGSI), di cui all’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,

per il settore di competenza;

  1. d) Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM),  di  cui

all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore  di

competenza;

  1. e) Banca d’Italia,  con  riferimento  ai  sistemi  di  risoluzione

stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell’articolo

128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

  1. f) altre autorita’ amministrative indipendenti, di regolazione  di

specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR  secondo

le proprie competenze;

  1. g) Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  riferimento   alle

negoziazioni paritetiche di  cui  all’articolo  141-ter  relative  ai

settori non  regolamentati  o  per  i  quali  le  relative  autorita’

indipendenti di regolazione non applicano o non  adottano  specifiche

disposizioni, nonche’ con riferimento agli organismi di conciliazione

istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g)  e  comma  4,

della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie

tra consumatori e professionisti, non rientranti nell’elenco  di  cui

alla lettera a).

  1. Il Ministero dello sviluppo economico  e’  designato  punto  di

contatto unico con la Commissione europea.

  1. Al fine di definire uniformita’  di  indirizzo  nel  compimento

delle funzioni delle autorita’  competenti  di  cui  al  comma  1  e’

istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un  tavolo  di

coordinamento  e  di  indirizzo.  Lo  stesso  e’   composto   da   un

rappresentante per ciascuna autorita’ competente. Al Ministero  dello

sviluppo economico e’ attribuito il  compito  di  convocazione  e  di

raccordo. Al tavolo  sono  assegnati  compiti  di  definizione  degli

indirizzi relativi all’attivita’ di iscrizione e di  vigilanza  delle

autorita’ competenti, nonche’ ai criteri generali  di  trasparenza  e

imparzialita’, e alla misura dell’indennita’ dovuta per  il  servizio

prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del  predetto  tavolo  di

coordinamento ed indirizzo non  spetta  alcun  compenso,  gettone  di

presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi  titolo

dovuto.

 

Art.  141-nonies  (Informazioni  da  trasmettere   alle   autorita’

competenti  da   parte   degli   organismi   di   risoluzione   delle

controversie). – 1. Gli organismi di risoluzione  delle  controversie

che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del  presente

titolo e inseriti in elenco  conformemente  all’articolo  141-decies,

comma 2, devono presentare  domanda  di  iscrizione  alla  rispettiva

autorita’ competente, indicando:

  1. a) il loro nome o denominazione, le  informazioni  di  contatto  e

l’indirizzo del sito web;

  1. b) informazioni sulla loro struttura  e  sul  loro  finanziamento,

comprese le  informazioni  sulle  persone  fisiche  incaricate  della

risoluzione delle controversie, sulla  loro  retribuzione,  sul  loro

mandato e sul loro datore di lavoro;

  1. c) le proprie norme procedurali;
  2. d) le loro tariffe, se del caso;
  3. e) la  durata  media  delle   procedure   di   risoluzione   delle

controversie;

  1. f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami

e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;

  1. g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la

procedura di risoluzione delle controversie;

  1. h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie

puo’ rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma

dell’articolo 141-bis, comma 2;

  1. i) una dichiarazione motivata dell’organismo di possedere o meno i

requisiti di un organismo ADR che rientra nell’ambito  d’applicazione

della presente direttiva, e di  rispettare  o  meno  i  requisiti  di

qualita’ di cui al presente titolo.

  1. Qualora le informazioni di cui alle lettere da  a)  ad  h)  del

comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio

l’autorita’ competente in merito a tali modifiche.

  1. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali

si svolgono  le  procedure  di  cui  all’articolo  141-ter,  oltre  a

comunicare  ai  requisiti  di  cui  al  comma  1,   devono   altresi’

trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformita’

ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di

cui al comma 1 dell’articolo 141-ter.

  1. A far data dal secondo anno di iscrizione al  relativo  elenco,

con cadenza biennale, ogni organismo ADR  trasmette  alla  rispettiva

autorita’ competente informazioni concernenti:

  1. a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi  di  controversie  alle

quali si riferiscono;

  1. b) la quota percentuale delle procedure ADR  interrotte  prima  di

raggiungere il risultato;

  1. c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie

ricevute;

  1. d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure

ADR;

  1. e) eventuali problematiche sistematiche  o  significative  che  si

verificano di frequente e  causano  controversie  tra  consumatori  e

professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere

accompagnate da raccomandazioni  sul  modo  di  evitare  o  risolvere

problematiche analoghe in futuro;

  1. f) se  del  caso,  una  valutazione  dell’efficacia   della   loro

cooperazione all’interno di reti di organismi ADR  che  agevolano  la

risoluzione delle controversie transfrontaliere;

  1. g) se  prevista,  la  formazione  fornita  alle  persone   fisiche

incaricate delle risoluzioni delle controversie di  cui  all’articolo

141-bis, comma 4, lettera a);

  1. h) la  valutazione  dell’efficacia  della  procedura  ADR  offerta

dall’organismo e di eventuali modi per migliorarla.

 

Art. 141-decies (Ruolo delle autorita’  competenti).  –  1.  Presso

ciascuna  autorita’  competente  e’  istituito,  rispettivamente  con

decreto ministeriale o  con  provvedimenti  interni,  l’elenco  degli

organismi  ADR  deputati  a  gestire  le  controversie  nazionali   e

transfrontaliere  che  rientrano  nell’ambito  di  applicazione   del

presente titolo e  che  rispettano  i  requisiti  previsti.  Ciascuna

autorita’ competente definisce il  procedimento  per  l’iscrizione  e

verifica  il  rispetto  dei  requisiti  di  stabilita’,   efficienza,

imparzialita’, nonche’ il rispetto del principio di  tendenziale  non

onerosita’, per il consumatore, del servizio.

  1. Ogni  autorita’  competente   provvede   all’iscrizione,   alla

sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila  sull’elenco

nonche’ sui singoli organismi ADR.

  1. Ciascuna   autorita’   competente   sulla   base   di   propri

provvedimenti, tiene l’elenco e disciplina le modalita’ di iscrizione

degli organismi ADR. Tale elenco comprende:

  1. a) il nome, le informazioni di contatto e i  siti  internet  degli

organismi ADR di cui al comma 1;

  1. b) le loro tariffe, se del caso;
  2. c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami

e in cui e’ svolta la procedura ADR;

  1. d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;
  2. e) i settori e le categorie di controversie  trattati  da  ciascun

organismo ADR;

  1. f) se del caso, l’esigenza della presenza fisica delle parti o dei

loro rappresentanti, compresa una  dichiarazione  dell’organismo  ADR

relativa alla possibilita’ di svolgere  la  procedura  ADR  in  forma

orale o scritta;

  1. g) i motivi per cui un organismo ADR puo’ rifiutare il trattamento

di una determinata controversia a norma dell’articolo 141-bis,  comma

2.

  1. Se un organismo ADR non soddisfa piu’ i  requisiti  di  cui  al

comma  1,  l’autorita’  competente  interessata   lo   contatta   per

segnalargli   tale   non   conformita’,   invitandolo   a    ovviarvi

immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l’organismo

ADR continua a  non  soddisfare  i  requisiti  di  cui  al  comma  1,

l’autorita’ competente cancella l’organismo  dall’elenco  di  cui  al

comma 2. Detto elenco e’ aggiornato senza indugio e  le  informazioni

pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale

punto di contatto unico con la Commissione europea.

  1. Ogni autorita’ competente notifica senza indugio l’elenco di cui

ai commi 1 e 3, e ogni suo  successivo  aggiornamento,  al  Ministero

dello sviluppo  economico  quale  punto  di  contatto  unico  con  la

Commissione europea.

  1. L’elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e 4  relativi

agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana

sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello  sviluppo

economico quale punto di contatto unico.

  1. Ogni autorita’ competente mette  a  disposizione  del  pubblico

l’elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione

europea e notificato al  Ministero  dello  sviluppo  economico  quale

punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet  un  link

al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre,  ogni

autorita’ competente mette a disposizione del  pubblico  tale  elenco

consolidato su un supporto durevole.

  1. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni,  il

Ministero dello sviluppo economico, quale punto  di  contatto  unico,

con il  contributo  delle  altre  autorita’  competenti,  pubblica  e

trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul

funzionamento di tutti gli organismi  ADR  stabiliti  sul  territorio

della Repubblica Italiana. In particolare, tale relazione:

  1. a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR;
  2. b) sottolinea le insufficienze,  comprovate  da  statistiche,  che

ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per  le  controversie

sia nazionali che transfrontaliere, se del caso;

  1. c) elabora  raccomandazioni  su  come  migliorare  l’efficacia   e

l’efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.».

 

  1. All’articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6  settembre

2005, n. 206, e successive modificazioni, alla fine della lettera  b)

e della lettera b-bis), il punto e’ sostituito dal punto e virgola e,

dopo la lettera b-bis), e’ aggiunta la seguente:

«b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione  delle  controversie

online per i consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori).».

 

  1. All’articolo 10, comma 1, all’articolo 16, comma 2, all’articolo

106, commi 1 e 2, all’articolo 107, comma 1, all’articolo 110,  commi

1, 3, 4 e 5, all’articolo 136, commi 1 e 2, primo e secondo  periodo,

all’articolo 137, commi 1, 2, 4 e 6, e all’articolo 140, comma 7, del

decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.   206,   e   successive

modificazioni,  le  parole:   «delle   attivita’   produttive»   sono

sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico».

 

  1. All’articolo 66 del decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.

206, al comma 2 dopo le parole:  «del  presente  capo»,  prima  della

virgola,  sono   inserite   le   seguenti:   «nonche’   dell’articolo

141-sexies, commi 1, 2 e 3».

 

  1. All’articolo 66 del decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.

206, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

«5. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

E’ altresi’ fatta salva la possibilita’ di promuovere la  risoluzione

extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto  di  consumo,

nelle materie di cui alle sezioni  da  I  a  IV  del  presente  capo,

mediante il ricorso alle  procedure  di  cui  alla  parte  V,  titolo

II-bis, del presente codice.».

 

  1. All’articolo 66-quater, del  decreto  legislativo  6  settembre

2005, n. 206, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3.  Per  la  risoluzione  delle  controversie  sorte   dall’esatta

applicazione dei  contratti  disciplinati  dalle  disposizioni  delle

sezioni da I a IV del  presente  capo  e’  possibile  ricorrere  alle

procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie,  di  cui

alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».

 

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice

del consumo, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 33, comma 2, dopo la lettera v) sono aggiunte le

seguenti:

«v-bis)  imporre  al  consumatore  che  voglia  accedere  ad  una

procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie  prevista

dal titolo II-bis della parte  V,  di  rivolgersi  esclusivamente  ad

un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;

v-ter)  rendere  eccessivamente  difficile  per  il   consumatore

l’esperimento della procedura di  risoluzione  extragiudiziale  delle

controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.».

 

N O T E

 

Avvertenza:

– Il testo delle note qui pubblicato e’  stato  redatto

dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi

dell’art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle

disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,

approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge

alle quali e’  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il

valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

– Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di

pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita’

europee (GUCE).

 

Note alle premesse:

–  L’art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che

l’esercizio della  funzione  legislativa  non  puo’  essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per

oggetti definiti.

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,

al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i

regolamenti.

–  L’art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400

(Disciplina dell’attivita’ di Governo e  ordinamento  della

Presidenza del Consiglio dei ministri.),  pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,  S.O.,  cosi’

recita:

«Art.  14  (Decreti  legislativi).  –  1.   I   decreti

legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell’art.  76

della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della

Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e

con  l’indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di

delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri

e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla

legge di delegazione.

  1. L’emanazione del decreto legislativo deve  avvenire

entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il

testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e’

trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la

emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

  1. Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una

pluralita’ di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata

disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’  atti

successivi per  uno  o  piu’  degli  oggetti  predetti.  In

relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di

delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere

sui criteri che  segue  nell’organizzazione  dell’esercizio

della delega.

  1. In ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per

l’esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e’

tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei

decreti delegati. Il parere e’ espresso  dalle  Commissioni

permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro

sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali

disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive

della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni

successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue

osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle

Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere

espresso entro trenta giorni.».

– La direttiva 2013/11/UE e’ pubblicata nella  G.U.U.E.

18 giugno 2013, n. L 165.

–  Il  regolamento  CE/2006/2004  e’  pubblicato  nella

G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 364.

– La direttiva 2009/22/CE e’ pubblicata nella  G.U.U.E.

1° maggio 2009, n. L 110.

– Gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.

234 (Norme generali sulla partecipazione  dell’Italia  alla

formazione  e  all’attuazione  della  normativa   e   delle

politiche dell’Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi’ recitano:

«Art.  31  (Procedure  per  l’esercizio  delle  deleghe

legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di

delegazione  europea).  –  1.  In  relazione  alle  deleghe

legislative conferite con la legge di  delegazione  europea

per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i

decreti  legislativi  entro  il   termine   di   due   mesi

antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna

delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi’

determinato sia gia’ scaduto alla data di entrata in vigore

della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre

mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di

recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore

della medesima legge; per le direttive che non prevedono un

termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi

decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata

in vigore della legge di delegazione europea.

  1. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto

dell’art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su

proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del

Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con

competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i

Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,

dell’economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri

interessati in relazione  all’oggetto  della  direttiva.  I

decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di

concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle

della     direttiva      da      recepire,      predisposta

dall’amministrazione    con    competenza     istituzionale

prevalente nella materia.

  1. La legge di delegazione europea indica le direttive

in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti

legislativi di recepimento e’  acquisito  il  parere  delle

competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei

deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli

schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo

l’acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,

alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica

affinche’  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle

competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta

giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati

anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per

l’espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente

comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9

scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei

termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o

successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

  1. Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti

recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze

finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui

all’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Su di essi e’ richiesto anche il parere  delle  Commissioni

parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il

Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni

formulate con  riferimento  all’esigenza  di  garantire  il

rispetto dell’art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,

ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari

elementi   integrativi   d’informazione,   per   i   pareri

definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i

profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti

giorni.

  1. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in

vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma

1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati

dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo’

adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,

disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti

legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto

salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

  1. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo

puo’ adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di

decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine

di  recepire  atti  delegati  dell’Unione  europea  di  cui

all’art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell’Unione

europea, che modificano o integrano direttive recepite  con

tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e

correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel

termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato

dalla legge di delegazione europea.

  1. I decreti legislativi di recepimento delle direttive

previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai

sensi dell’art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,

nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e

delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e

secondo le procedure di cui all’art. 41, comma 1.

  1. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’art. 33

e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle

regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle

condizioni e secondo le procedure di cui all’art. 41, comma

1.

  1. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri

parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali

contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti

attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni

dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche

in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di

delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea). –

  1. Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi

stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta

a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti

legislativi di cui all’art. 31 sono informati  ai  seguenti

principi e criteri direttivi generali:

  1. a) le   amministrazioni   direttamente    interessate

provvedono all’attuazione dei decreti  legislativi  con  le

ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio

della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle

modalita’ di organizzazione e di esercizio delle funzioni e

dei servizi;

  1. b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le

discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla

normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti

modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il

riassetto e la semplificazione normativi con  l’indicazione

esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti

oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie

oggetto di delegificazione;

  1. c) gli atti di recepimento  di  direttive  dell’Unione

europea  non  possono   prevedere   l’introduzione   o   il

mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli

minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell’art.

14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28

novembre 2005, n. 246;

  1. d) al di fuori dei casi previsti  dalle  norme  penali

vigenti, ove necessario per assicurare  l’osservanza  delle

disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono

previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni

alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,

nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda  fino  a  150.000

euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in  via

alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni

ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente

protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell’ammenda

alternativa all’arresto per le infrazioni che  espongano  a

pericolo  o  danneggino  l’interesse  protetto;   la   pena

dell’arresto  congiunta  a  quella  dell’ammenda   per   le

infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita’.

Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell’arresto   e

dell’ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni

alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto

legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa

competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa

del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non

superiore a 150.000 euro e’ prevista per le infrazioni  che

ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli

indicati dalla presente  lettera.  Nell’ambito  dei  limiti

minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla

presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita’,

tenendo   conto   della   diversa   potenzialita’    lesiva

dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in

astratto, di specifiche qualita’ personali  del  colpevole,

comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di

prevenzione, controllo o vigilanza, nonche’  del  vantaggio

patrimoniale che  l’infrazione  puo’  recare  al  colpevole

ovvero alla persona  o  all’ente  nel  cui  interesse  egli

agisce. Ove necessario per  assicurare  l’osservanza  delle

disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono

previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie

della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu’  gravi,

della privazione definitiva di facolta’ e diritti derivanti

da  provvedimenti  dell’amministrazione,  nonche’  sanzioni

penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.

Al medesimo fine e’ prevista la confisca obbligatoria delle

cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere

l’illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi

decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti

dall’art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e

dall’art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e

successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati

nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche

accessorie identiche a quelle eventualmente gia’  comminate

dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari

offensivita’ rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei

decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all’art.  117,

quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni

amministrative sono determinate dalle regioni;

  1. e) al recepimento di  direttive  o  all’attuazione  di

altri atti dell’Unione europea  che  modificano  precedenti

direttive o atti gia’  attuati  con  legge  o  con  decreto

legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta

ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le

corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto

legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto

modificato;

  1. f) nella redazione  dei  decreti  legislativi  di  cui

all’art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni

delle direttive dell’Unione  europea  comunque  intervenute

fino al momento dell’esercizio della delega;

  1. g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze

tra amministrazioni diverse o comunque siano  coinvolte  le

competenze  di  piu’  amministrazioni  statali,  i  decreti

legislativi individuano, attraverso le piu’ opportune forme

di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta’,

differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le

competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,

le procedure per salvaguardare l’unitarieta’  dei  processi

decisionali, la trasparenza, la  celerita’,  l’efficacia  e

l’economicita’  nell’azione  amministrativa  e  la   chiara

individuazione dei soggetti responsabili;

  1. h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini  di

recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto

legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o

che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti

normativi;

  1. i) e’  assicurata  la  parita’  di   trattamento   dei

cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati

membri dell’Unione europea e non puo’  essere  previsto  in

ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini

italiani.».

– Il testo dell’art. 8 della legge 7  ottobre  2014,  n

154 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea  –

Legge di delegazione  europea  2013  –  secondo  semestre),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28  ottobre  2014,  n.

251, cosi’ recita:

«Art.  8  (Principi  e   criteri   direttivi   per   il

recepimento della direttiva 2013/11/UE,  sulla  risoluzione

alternativa  delle  controversie   dei   consumatori,   che

modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004  e  la  direttiva

2009/22/CE – direttiva sull’ADR per i  consumatori).  –  1.

Nell’esercizio  della   delega   per   l’attuazione   della

direttiva  2013/11/UE  del   Parlamento   europeo   e   del

Consiglio, del 21 maggio  2013,  il  Governo  e’  tenuto  a

seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui

all’art. 1, comma 1, anche i seguenti  principi  e  criteri

direttivi specifici:

  1. a) esercitare l’opzione di cui all’art. 2, paragrafo 2,

lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano  tra  le

procedure di  risoluzione  alternativa  delle  controversie

(ADR)  utili  ai  fini  dell’applicazione  della   medesima

direttiva  anche  le  procedure  dinanzi  a  organismi   di

risoluzione delle controversie in cui  le  persone  fisiche

incaricate  della  risoluzione  delle   controversie   sono

assunte o  retribuite  esclusivamente  dal  professionista,

gia’ consentite ai sensi dell’art. 2, comma 2, del  decreto

legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

  1. b) prevedere espressamente, ai fini dell’opzione di cui

alla lettera  a),  che  in  tal  caso  le  persone  fisiche

incaricate della risoluzione  delle  controversie  facciano

parte di un organismo  collegiale  composto  da  un  numero

eguale   di   rappresentanti   delle   organizzazioni    di

consumatori e di rappresentanti del professionista e  siano

nominate a seguito di una procedura trasparente.

  1. Dall’attuazione del presente  articolo  non  devono

derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.  Le   autorita’   interessate   provvedono   agli

adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente.».

– Il  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n  206

(Codice del consumo, a norma dell’art.  7  della  legge  29

luglio  2003,  n.  229),  e’  pubblicato   nella   Gazzetta

Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

 

Note all’art. 1:

– Alla parte V,  il  decreto  legislativo  6  settembre

2005,  n.  206,  citato  nelle  note  alle  premesse,  come

modificato del presente decreto cosi’ recita:

«Parte V

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Titolo I

LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE

Art. 136. Consiglio nazionale dei consumatori  e  degli

utenti

Art. 137. Elenco delle associazioni dei  consumatori  e

degli utenti rappresentative a livello nazionale

Art. 138. Agevolazioni e contributi

Titolo II

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 139. Legittimazione ad agire

Art. 140. Procedura

Art. 140-bis Azione di classe

Titolo II-bis

RISOLUZIONE EXTRA GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE».

– Il testo dell’art.  139  del  decreto  legislativo  6

settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,

come modificato del presente decreto cosi’ recita:

«Art.  139  (Legittimazione  ad   agire).   –   1.   Le

associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti   inserite

nell’elenco di cui all’art. 137 sono legittimate ad  agire,

ai sensi dell’art. 140, a tutela degli interessi collettivi

dei consumatori e degli utenti.  Oltre  a  quanto  disposto

dall’art. 2, le  dette  associazioni  sono  legittimate  ad

agire  nelle  ipotesi   di   violazione   degli   interessi

collettivi  dei  consumatori  contemplati   nelle   materie

disciplinate dal presente codice,  nonche’  dalle  seguenti

disposizioni legislative (184):

  1. a) legge  6  agosto  1990,     223,   e   successive

modificazioni, ivi comprese quelle di cui  al  testo  unico

della radiotelevisione, di cui al  decreto  legislativo  31

luglio 2005, n. 177,  e  legge  30  aprile  1998,  n.  122,

concernenti l’esercizio delle attivita’ televisive (185);

  1. b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,  come

modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,

e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicita’

dei medicinali per uso umano;

b-bis)  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,

recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa  ai

servizi nel mercato interno;

b-ter) regolamento UE/524/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 21 maggio 2013  sulla  risoluzione  delle

controversie  online  per  i  consumatori   (   regolamento

sull’ODR per i consumatori).

  1. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e  le

organizzazioni  riconosciuti  in  altro  Stato  dell’Unione

europea ed inseriti nell’elenco degli  enti  legittimati  a

proporre  azioni  inibitorie  a  tutela   degli   interessi

collettivi  dei  consumatori,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale delle Comunita’ europee, possono agire, ai  sensi

del  presente  articolo  e  secondo  le  modalita’  di  cui

all’art. 140, nei confronti di atti o comportamenti  lesivi

per i consumatori del proprio Paese,  posti  in  essere  in

tutto o in parte sul territorio dello Stato.»

– Il testo  dell’art.  10  del  decreto  legislativo  6

settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,

come modificato del presente decreto, cosi’ recita:

«Art. 10 (Attuazione). – 1. Con  decreto  del  Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministro  per

le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia,

sentito  il  parere  della  Conferenza  unificata  di   cui

all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,

sono adottate le norme di attuazione dell’art. 6,  al  fine

di  assicurare,  per  i  prodotti  provenienti   da   Paesi

dell’Unione europea, una  applicazione  compatibile  con  i

principi del diritto comunitario, precisando  le  categorie

di prodotti o le modalita’ di presentazione  per  le  quali

non e’ obbligatorio riportare  le  indicazioni  di  cui  al

comma 1, lettere a) e b), dell’art. 6. Tali disposizioni di

attuazione  disciplinano  inoltre  i  casi  in  cui   sara’

consentito  riportare  in  lingua  originaria  alcuni  dati

contenuti nelle indicazioni di cui all’art. 6.

  1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di

cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al

decreto  del  Ministro  dell’industria,  del  commercio   e

dell’artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.»

– Il testo  dell’art.  16  del  decreto  legislativo  6

settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,

come modificato del presente decreto, cosi’ recita:

«Art. 16 (Esenzioni). –  1.  Sono  esenti  dall’obbligo

dell’indicazione del prezzo per unita’ di misura i prodotti

per i quali tale indicazione non  risulti  utile  a  motivo

della loro natura o  della  loro  destinazione,  o  sia  di

natura  tale  da  dare  luogo   a   confusione.   Sono   da

considerarsi tali i seguenti prodotti:

  1. a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformita’

alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto  1981,

  1. 441, e successive modificazioni,  recante  disposizioni

sulla vendita a peso  netto  delle  merci,  possono  essere

venduti a pezzo o a collo;

  1. b) prodotti di diversa  natura  posti  in  una  stessa

confezione;

  1. c) prodotti   commercializzati    nei    distributori

automatici;

  1. d) prodotti destinati  ad  essere  mescolati  per  una

preparazione e contenuti in un unico imballaggio;

  1. e) prodotti   preconfezionati   che   siano   esentati

dall’obbligo di indicazione della quantita’  netta  secondo

quanto previsto dall’art.  9  del  decreto  legislativo  27

gennaio  1992,  n.   109,   e   successive   modificazioni,

concernenti l’attuazione  delle  direttive  comunitarie  in

materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

  1. f) alimenti precucinati o preparati  o  da  preparare,

costituiti da due o piu’ elementi separati, contenuti in un

unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da  parte

del consumatore per ottenere l’alimento finito;

  1. g) prodotti di fantasia;
  2. h) gelati monodose;
  3. i) prodotti non alimentari che possono essere  venduti

unicamente al pezzo o a collo.

  1. Il Ministro dello sviluppo economico,  con  proprio

decreto, puo’ aggiornare l’elenco delle esenzioni di cui al

comma  1,  nonche’  indicare   espressamente   prodotti   o

categorie di  prodotti  non  alimentari  ai  quali  non  si

applicano le predette esenzioni.»

– Il testo dell’art.  106  del  decreto  legislativo  6

settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,

come modificato del presente decreto, cosi’ recita:

«Art. 106 (Procedure di consultazione e coordinamento).

– 1. I Ministeri dello sviluppo  economico,  della  salute,

del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   dell’interno,

dell’economia  e  delle  finanze,  delle  infrastrutture  e

trasporti, nonche’ le altre  amministrazioni  pubbliche  di

volta in volta competenti per  materia  alla  effettuazione

dei controlli di cui all’art. 107, provvedono,  nell’ambito

delle ordinarie disponibilita’ di  bilancio  e  secondo  le

rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema  di

scambio  rapido  di  informazioni  mediante   un   adeguato

supporto informativo  operante  in  via  telematica,  anche

attraverso  il  Sistema  pubblico  di   connettivita’,   in

conformita’ alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria

che consenta anche l’archiviazione e  la  diffusione  delle

informazioni.

  1. I  criteri  per  il  coordinamento  dei   controlli

previsti dall’art.  107  sono  stabiliti  in  una  apposita

conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri

e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno

due volte l’anno dal  Ministro  dello  sviluppo  economico;

alla  conferenza  partecipano  anche  il   Ministro   della

giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma  1  di

volta in volta competenti per materia.

  1. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto  anche

dei dati raccolti  ed  elaborati  nell’ambito  del  sistema

comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del

tempo libero.

  1. Alla  conferenza  di  cui  al  comma   2,   possono

presentare osservazioni gli organismi  di  categoria  della

produzione e della distribuzione, nonche’  le  associazioni

di tutela degli interessi dei consumatori  e  degli  utenti

iscritte all’elenco di cui all’art. 137, secondo  modalita’

definite dalla conferenza medesima.»

– Il testo dell’art.  107  del  decreto  legislativo  6

settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,

come modificato del presente decreto, cosi’ recita:

«Art. 107 (Controlli). – 1. Le amministrazioni  di  cui

all’art. 106, comma 1, controllano che i  prodotti  immessi

sul mercato  siano  sicuri.  Il  Ministero  dello  sviluppo

economico comunica alla Commissione europea l’elenco  delle

amministrazioni di cui  al  periodo  che  precede,  nonche’

degli uffici e degli  organi  di  cui  esse  si  avvalgono,

aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni

stesse.

(Omissis).»

– Il testo dell’art.  110  del  decreto  legislativo  6

settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,

come modificato del presente decreto, cosi’ recita:

«Art. 110 (Notificazione e scambio di informazioni).  –

  1. Il Ministero dello  sviluppo  economico  notifica  alla

Commissione europea, precisando le  ragioni  che  li  hanno

motivati, i provvedimenti di cui  all’art.  107,  commi  2,

lettere b), c),  d),  e)  e  f),  e  3,  nonche’  eventuali

modifiche e  revoche,  fatta  salva  l’eventuale  normativa

comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

  1. I provvedimenti, anche concordati con produttori  e

distributori,  adottati  per  limitare   o   sottoporre   a

particolari condizioni la commercializzazione  o  l’uso  di

prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori,

vanno  notificati  alla  Commissione  europea  secondo   le

prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell’allegato

II della direttiva 2001/95/CE, di cui all’allegato II.

  1. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che

si ritiene limitato al territorio nazionale,  il  Ministero

dello sviluppo economico procede, anche su richiesta  delle

altre  amministrazioni  competenti,  alla   notifica   alla

Commissione  europea  qualora  il  provvedimento   contenga

informazioni  suscettibili  di  presentare  un   interesse,

quanto alla sicurezza dei prodotti,  per  gli  altri  Stati

membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un

rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

  1. Ai fini degli adempimenti di  cui  al  comma  1,  i

provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti  di

cui all’art. 106 devono essere  comunicati  tempestivamente

al   Ministero   dello    sviluppo    economico;    analoga

comunicazione deve essere data  a  cura  delle  cancellerie

ovvero  delle  segreterie  degli  organi   giurisdizionali,

relativamente   ai   provvedimenti,   sia    a    carattere

provvisorio, sia  a  carattere  definitivo,  emanati  dagli

stessi nell’ambito degli interventi di competenza.

  1. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  comunica

all’amministrazione competente le  decisioni  eventualmente

adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti

che  presentano  un  rischio  grave  per  la  salute  e  la

sicurezza dei consumatori in diversi  Stati  membri  e  che

quindi necessitano,  entro  un  termine  di  venti  giorni,

dell’adozione di provvedimenti idonei. E’  fatto  salvo  il

rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella

decisione della Commissione europea.

  1. Le  Autorita’  competenti  assicurano  alle   parti

interessate la possibilita’  di  esprimere  entro  un  mese

dall’adozione della decisione di cui al comma 5, pareri  ed

osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.

  1. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell’Unione

europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione  di

cui al comma 5,  a  meno  che  la  decisione  non  disponga

diversamente.»

– Il testo dell’art.  136  del  decreto  legislativo  6

settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,

come modificato del presente decreto, cosi’ recita:

«Art. 136 (Consiglio nazionale dei consumatori e  degli

utenti). –  1.  E’  istituito  presso  il  Ministero  dello

sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e

degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».

  1. Il  Consiglio,  che  si  avvale,  per  le   proprie

iniziative, della struttura e del personale  del  Ministero

dello sviluppo economico, e’  composto  dai  rappresentanti

delle associazioni dei consumatori e degli utenti  inserite

nell’elenco di cui all’art.  137  e  da  un  rappresentante

designato dalla Conferenza di cui all’art.  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281  ed  e’  presieduto  dal

Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato.  Il

Consiglio  e’  nominato  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello

sviluppo economico, e dura in carica tre anni.

Omissis…»

– Il testo dell’art.  137  del  decreto  legislativo  6

settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,

come modificato del presente decreto, cosi’ recita:

«Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori  e

degli utenti rappresentative a  livello  nazionale).  –  1.

Presso il Ministero dello sviluppo economico  e’  istituito

l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli  utenti

rappresentative a livello nazionale.

  1. L’iscrizione nell’elenco e’ subordinata al possesso,

da  comprovare  con  la  presentazione  di   documentazione

conforme alle prescrizioni e alle procedure  stabilite  con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti

requisiti:

  1. a) avvenuta costituzione,  per  atto  pubblico  o  per

scrittura  privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni   e

possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a  base

democratica e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei

consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

  1. b) tenuta  di  un  elenco  degli  iscritti,  aggiornato

annualmente   con   l’indicazione   delle   quote   versate

direttamente all’associazione per gli scopi statutari;

  1. c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille

della popolazione nazionale e presenza  sul  territorio  di

almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di

iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di

ciascuna  di  esse,  da   certificare   con   dichiarazione

sostitutiva  dell’atto  di  notorieta’  resa   dal   legale

rappresentante dell’associazione con le  modalita’  di  cui

agli  articoli  46  e  seguenti  del  testo   unico   delle

disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di

documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

  1. d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e

delle uscite con  indicazione  delle  quote  versate  dagli

associati e tenuta dei libri contabili, conformemente  alle

norme vigenti in materia di contabilita’ delle associazioni

non riconosciute;

  1. e) svolgimento di un’attivita’  continuativa  nei  tre

anni precedenti;

  1. f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna

condanna, passata in giudicato, in relazione  all’attivita’

dell’associazione medesima,  e  non  rivestire  i  medesimi

rappresentanti  la   qualifica   di   imprenditori   o   di

amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in

qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui

opera l’associazione.

  1. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e’

preclusa  ogni  attivita’  di  promozione   o   pubblicita’

commerciale avente per oggetto beni o servizi  prodotti  da

terzi ed ogni  connessione  di  interessi  con  imprese  di

produzione o di distribuzione.

  1. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede

annualmente all’aggiornamento dell’elenco.

  1. All’elenco di  cui  al  presente  articolo  possono

iscriversi anche le associazioni dei  consumatori  e  degli

utenti operanti esclusivamente nei territori ove  risiedono

minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,  in

possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere  a),  b),

d), e)  e  f),  nonche’  con  un  numero  di  iscritti  non

inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o

provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa  dal

legale rappresentante dell’associazione con le modalita’ di

cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico,  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del

2000.

  1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla

Commissione europea l’elenco di cui al comma 1, comprensivo

anche degli enti di cui all’art. 139, comma  2,  nonche’  i

relativi aggiornamenti al fine dell’iscrizione  nell’elenco

degli enti  legittimati  a  proporre  azioni  inibitorie  a

tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito

presso la stessa Commissione europea.

– Il testo dell’art.  140  del  decreto  legislativo  6

settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,

come modificato del presente decreto, cosi’ recita:

«Art. 140 (Procedura). – 1. I soggetti di cui  all’art.

139 sono legittimati nei  casi  ivi  previsti  ad  agire  a

tutela degli interessi collettivi dei consumatori  e  degli

utenti richiedendo al tribunale (189):

  1. a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi  degli

interessi dei consumatori e degli utenti;

  1. b) di  adottare  le  misure  idonee  a  correggere   o

eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

  1. c) di ordinare la pubblicazione del  provvedimento  su

uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale oppure  locale

nei casi in  cui  la  pubblicita’  del  provvedimento  puo’

contribuire a correggere  o  eliminare  gli  effetti  delle

violazioni accertate.

  1. Le associazioni  di  cui  al  comma  1,  nonche’  i

soggetti di cui all’art. 139, comma  2,  possono  attivare,

prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione

dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato  e

agricoltura competente per territorio, a norma dell’art. 2,

comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.  580,

nonche’    agli    altri    organismi    di    composizione

extragiudiziale per la composizione delle  controversie  in

materia di consumo a norma dell’art. 141. La procedura  e’,

in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

  1. Il processo verbale di conciliazione,  sottoscritto

dalle  parti  e  dal   rappresentante   dell’organismo   di

composizione  extragiudiziale  adito,  e’  depositato   per

l’omologazione nella cancelleria del  tribunale  del  luogo

nel quale si e’ svolto il procedimento di conciliazione.

  1. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata

la regolarita’ formale del processo  verbale,  lo  dichiara

esecutivo  con  decreto.  Il   verbale   di   conciliazione

omologato costituisce titolo esecutivo.

  1. In ogni caso l’azione di cui al comma 1 puo’ essere

proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni  dalla

data in cui le associazioni abbiano richiesto  al  soggetto

da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, la cessazione del  comportamento

lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

  1. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del

comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia  stato

chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, puo’ attivare la

procedura di conciliazione di cui al comma  2  senza  alcun

pregiudizio per l’azione  giudiziale  da  avviarsi  o  gia’

avviata.  La  favorevole  conclusione,  anche  nella   fase

esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata

ai fini della cessazione della materia del contendere.

  1. Con il provvedimento che definisce il  giudizio  di

cui  al  comma  1  il  giudice   fissa   un   termine   per

l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su  domanda

della parte che ha agito in giudizio, dispone, in  caso  di

inadempimento, il pagamento di una somma di denaro  da  516

euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno  di

ritardo rapportati alla gravita’  del  fatto.  In  caso  di

inadempimento degli  obblighi  risultanti  dal  verbale  di

conciliazione di cui al comma 3 le parti possono  adire  il

tribunale  con  procedimento   in   camera   di   consiglio

affinche’, accertato l’inadempimento, disponga il pagamento

delle dette somme di denaro.  Tali  somme  di  denaro  sono

versate all’entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere

riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e  delle

finanze al  fondo  da  istituire  nell’ambito  di  apposita

unita’ previsionale di base dello stato di  previsione  del

Ministero  dello   sviluppo   economico,   per   finanziare

iniziative a vantaggio dei consumatori.

(Omissis).».

– Il testo  dell’art.  66  del  decreto  legislativo  6

settembre 2005, n. 206 citato  nelle  note  alle  premesse,

cosi’ come modificato del presente decreto cosi’ recita:

«Art. 66 (Tutela amministrativa e  giurisdizionale).  –

  1. Al fine di garantire  il  rispetto  delle  disposizioni

contenute nelle Sezioni da I a  IV  del  presente  Capo  da

parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni

di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e  144  del

presente Codice.

  1. L’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato,

d’ufficio o su istanza di ogni  soggetto  o  organizzazione

che ne abbia interesse, accerta le violazioni  delle  norme

di cui alle Sezioni da I a IV  del  presente  Capo  nonche’

dell’art. 141-sexsies, commi 1,  2  e  3,  ne  inibisce  la

continuazione e ne elimina gli effetti.

  1. In  materia  di  accertamento  e   sanzione   delle

violazioni, si applica l’art. 27, commi  da  2  a  15,  del

presente Codice.

  1. L’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato

svolge  le  funzioni  di  autorita’  competente  ai   sensi

dell’art. 3, lettera c), del regolamento (CE) n.  2006/2004

del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  ottobre

2004, nelle materie di cui alle  Sezioni  da  I  a  IV  del

presente Capo.

  1. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice

ordinario. E’  altresi’  fatta  salva  la  possibilita’  di

promuovere    la    risoluzione    extragiudiziale    delle

controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie

di cui alle Sezioni da I a IV del presente  Capo,  mediante

il ricorso alle procedure  di  cui  alla  Parte  V,  Titolo

II-bis, del presente codice.».

– Il testo dell’art. 66-quater del decreto  legislativo

6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle  premesse,

come modificato del presente decreto, cosi’ recita:

«Art.     66-quater     (Informazione     e     ricorso

extragiudiziale). –  1.  Le  comunicazioni  e  i  documenti

relativi  ai   contratti   negoziati   fuori   dai   locali

commerciali e ai  contratti  a  distanza,  ivi  compresi  i

moduli, i formulari, le note d’ordine, la pubblicita’ o  le

comunicazioni  sui  siti  Internet,  devono  contenere   un

riferimento al presente Capo.

  1. L’operatore  puo’  adottare  appositi   codici   di

condotta, secondo le modalita’ di cui all’art. 27-bis.

  1. Per  la  risoluzione   delle   controversie   sorte

dall’esatta applicazione dei contratti  disciplinati  dalle

disposizione delle sezione da I a IV del presente  Capo  e’

possibile   ricorrere   alle   procedure   di   risoluzione

extragiudiziale delle controversie, di cui  alla  parte  V,

titolo II-bis del presente codice».

– Il testo  dell’art.  33  del  decreto  legislativo  6

settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,

come modificato del presente decreto, cosi’ recita:

«Art.  33  (Clausole  vessatorie  nel   contratto   tra

professionista e consumatore). – 1. Nel contratto  concluso

tra il consumatore  ed  il  professionista  si  considerano

vessatorie  le  clausole  che,  malgrado  la  buona   fede,

determinano  a  carico  del  consumatore  un  significativo

squilibrio dei  diritti  e  degli  obblighi  derivanti  dal

contratto.

  1. Si presumono vessatorie fino a prova  contraria  le

clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

  1. a) escludere  o  limitare   la   responsabilita’   del

professionista in caso di morte o danno  alla  persona  del

consumatore, risultante da un fatto o da  un’omissione  del

professionista (55);

  1. b) escludere o limitare le  azioni  o  i  diritti  del

consumatore nei confronti del professionista o di  un’altra

parte in caso di  inadempimento  totale  o  parziale  o  di

adempimento inesatto da parte del professionista;

  1. c) escludere o limitare l’opportunita’  da  parte  del

consumatore della compensazione di un debito nei  confronti

del professionista con un credito vantato nei confronti  di

quest’ultimo;

  1. d) prevedere un  impegno  definitivo  del  consumatore

mentre l’esecuzione della prestazione del professionista e’

subordinata ad una condizione il  cui  adempimento  dipende

unicamente dalla sua volonta’;

  1. e) consentire al professionista di trattenere una somma

di denaro  versata  dal  consumatore  se  quest’ultimo  non

conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere  il

diritto del consumatore di esigere  dal  professionista  il

doppio della somma corrisposta se  e’  quest’ultimo  a  non

concludere il contratto oppure a recedere;

  1. f) imporre al consumatore, in caso di  inadempimento  o

di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una  somma  di

denaro a titolo di risarcimento, clausola  penale  o  altro

titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;

  1. g) riconoscere al solo professionista e non  anche  al

consumatore la facolta’ di recedere dal contratto,  nonche’

consentire al professionista di trattenere  anche  solo  in

parte  la  somma  versata  dal  consumatore  a  titolo   di

corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute,  quando

sia il professionista a recedere dal contratto;

  1. h) consentire  al  professionista   di   recedere   da

contratti  a  tempo  indeterminato  senza  un   ragionevole

preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

  1. i) stabilire  un  termine  eccessivamente   anticipato

rispetto alla scadenza  del  contratto  per  comunicare  la

disdetta  al  fine  di  evitare   la   tacita   proroga   o

rinnovazione;

  1. l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore

a clausole che non ha avuto la  possibilita’  di  conoscere

prima della conclusione del contratto;

  1. m) consentire   al   professionista   di   modificare

unilateralmente  le  clausole  del  contratto,  ovvero   le

caratteristiche del prodotto o  del  servizio  da  fornire,

senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

  1. n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi  sia

determinato al momento della consegna o della prestazione;

  1. o) consentire al professionista di aumentare il prezzo

del bene o del servizio  senza  che  il  consumatore  possa

recedere se il  prezzo  finale  e’  eccessivamente  elevato

rispetto a quello originariamente convenuto;

  1. p) riservare al professionista il potere di  accertare

la conformita’ del bene venduto o del servizio  prestato  a

quello previsto nel  contratto  o  conferirgli  il  diritto

esclusivo  d’interpretare  una   clausola   qualsiasi   del

contratto;

  1. q) limitare  la  responsabilita’  del   professionista

rispetto  alle   obbligazioni   derivanti   dai   contratti

stipulati  in  suo  nome  dai   mandatari   o   subordinare

l’adempimento delle suddette obbligazioni  al  rispetto  di

particolari formalita’;

  1. r) limitare o escludere l’opponibilita’ dell’eccezione

d’inadempimento da parte del consumatore;

  1. s) consentire al professionista di sostituire a se’ un

terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel  caso

di preventivo consenso  del  consumatore,  qualora  risulti

diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;

  1. t) sancire  a  carico   del   consumatore   decadenze,

limitazioni della facolta’ di  opporre  eccezioni,  deroghe

alla  competenza  dell’autorita’  giudiziaria,  limitazioni

all’adduzione  di   prove,   inversioni   o   modificazioni

dell’onere   della   prova,   restrizioni   alla   liberta’

contrattuale nei rapporti con i terzi;

  1. u) stabilire  come  sede  del  foro  competente  sulle

controversie localita’ diversa da  quella  di  residenza  o

domicilio elettivo del consumatore;

  1. v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione

di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva

dipendente dalla mera volonta’ del professionista a  fronte

di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore.

E’ fatto  salvo  il  disposto  dell’art.  1355  del  codice

civile.

v-bis) imporre al consumatore che  voglia  accedere  ad

una  procedura   di   risoluzione   extragiudiziale   delle

controversie prevista dal titolo II-bis della parte  V,  di

rivolgersi  esclusivamente   ad   un’unica   tipologia   di

organismi ADR o ad un unico organismo ADR;

v-ter)  rendere   eccessivamente   difficile   per   il

consumatore l’esperimento della  procedura  di  risoluzione

extragiudiziale  delle  controversie  prevista  dal  titolo

II-bis della parte V.

  1. Se il contratto ha ad  oggetto  la  prestazione  di

servizi finanziari a tempo indeterminato il  professionista

puo’, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

  1. a) recedere, qualora vi sia  un  giustificato  motivo,

senza  preavviso,  dandone   immediata   comunicazione   al

consumatore;

  1. b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo,

le condizioni del contratto, preavvisando entro un  congruo

termine il consumatore, che  ha  diritto  di  recedere  dal

contratto.

  1. Se il contratto ha ad  oggetto  la  prestazione  di

servizi finanziari il professionista puo’ modificare, senza

preavviso, sempreche’ vi  sia  un  giustificato  motivo  in

deroga alle lettere n) e  o)  del  comma  2,  il  tasso  di

interesse o l’importo di  qualunque  altro  onere  relativo

alla  prestazione  finanziaria  originariamente  convenuti,

dandone  immediata  comunicazione  al  consumatore  che  ha

diritto di recedere dal contratto.

  1. Le lettere h), m), n) e  o)  del  comma  2  non  si

applicano ai contratti aventi ad oggetto valori  mobiliari,

strumenti finanziari ed altri prodotti  o  servizi  il  cui

prezzo e’ collegato alle fluttuazioni di un corso e  di  un

indice di borsa o di un tasso di  mercato  finanziario  non

controllato dal professionista, nonche’ la compravendita di

valuta estera, di assegni di viaggio o  di  vaglia  postali

internazionali emessi in valuta estera.

  1. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle

clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla

legge, a condizione che le modalita’  di  variazione  siano

espressamente descritte.».

– Il  testo  dell’art.  2  del  decreto  legislativo  8

ottobre  2007,  n.  179  (Istituzione   di   procedure   di

conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo

di garanzia  per  i  risparmiatori  e  gli  investitori  in

attuazione dell’art. 27, commi 1 e 2, della L. 28  dicembre

2005, n.  262),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30

ottobre 2007, n. 253, come modificato dal presente decreto,

cosi’ recita:

«Art. 2 (Camera di conciliazione e arbitrato). – 1.  E’

istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la

Consob per l’amministrazione, in  conformita’  al  presente

decreto, dei procedimenti di conciliazione e  di  arbitrato

promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli

investitori e gli intermediari per la violazione  da  parte

di questi degli obblighi  di  informazione,  correttezza  e

trasparenza previsti  nei  rapporti  contrattuali  con  gli

investitori.

  1. La Camera di conciliazione e  arbitrato  svolge  la

propria  attivita’,  avvalendosi  di  strutture  e  risorse

individuate dalla Consob.

  1. La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un

elenco di conciliatori e arbitri,  scelti  tra  persone  di

comprovata imparzialita’, indipendenza, professionalita’  e

onorabilita’.

  1. La  Camera  di  conciliazione  e   arbitrato   puo’

avvalersi  di  organismi  di  conciliazione  iscritti   nel

registro  previsto  dall’art.  38,  comma  2,  del  decreto

legislativo  17  gennaio   2003,   n.   5,   e   successive

modificazioni.  L’organismo  di  conciliazione  applica  il

regolamento di procedura e le indennita’ di cui all’art. 4.

  1. La Consob definisce  con  regolamento,  sentita  la

Banca d’Italia:

  1. a) l’organizzazione della Camera  di  conciliazione  e

arbitrato;

  1. b) le modalita’ di nomina dei  componenti  dell’elenco

dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di

consultazione delle associazioni dei  consumatori  e  degli

utenti di  cui  all’art.  137  del  decreto  legislativo  6

settembre 2005, n. 206, e delle  categorie  interessate,  e

perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini;

  1. c) i   requisiti   di   imparzialita’,   indipendenza,

professionalita’ e onorabilita’ dei componenti  dell’elenco

dei conciliatori e degli arbitri;

  1. d) la periodicita’ dell’aggiornamento dell’elenco  dei

conciliatori e degli arbitri;

  1. e) le  altre  funzioni  attribuite  alla   Camera   di

conciliazione e arbitrato;

  1. f) le norme per i procedimenti di conciliazione  e  di

arbitrato;

  1. g) le altre norme di attuazione del presente capo.

5-bis. I soggetti nei cui confronti la Consob  esercita

la propria attivita’ di vigilanza, da individuarsi  con  il

regolamento di cui al comma 5-ter, devono aderire a sistemi

di risoluzione stragiudiziale delle  controversie  con  gli

investitori  diversi  dai  clienti  professionali  di   cui

all’art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al  decreto

legislativo 24 febbraio 1998 n.  58.  In  caso  di  mancata

adesione,  alle  societa’  e  agli  enti  si  applicano  le

sanzioni di cui all’art. 190, comma 1  del  citato  decreto

legislativo n. 58 del 1998 e alle persone  fisiche  di  cui

all’art. 18-bis del predetto decreto legislativo n. 58  del

1998 si applicano le sanzioni di cui all’art.  190-ter  del

medesimo decreto legislativo.

5-ter. La Consob determina,  con  proprio  regolamento,

nel rispetto dei principi, delle procedure e dei  requisiti

di cui alla parte V titolo II-bis del decreto legislativo 6

settembre 2005,  n.  206,  e  successive  modificazioni,  i

criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle

controversie di cui al comma 5-bis  nonche’  i  criteri  di

composizione dell’organo decidente,  in  modo  che  risulti

assicurata    l’imparzialita’    dello    stesso    e    la

rappresentativita’ dei soggetti interessati. Alla copertura

delle relative spese di funzionamento  si  provvede,  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  ai  sensi

dell’art. 9, comma 2.».

– Si riporta il testo dell’art.  5,  comma  1-bis,  del

decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28   (Attuazione

dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in  materia

di  mediazione   finalizzata   alla   conciliazione   delle

controversie  civili  e  commerciali),   pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53:

«Art. 5 (Condizione di procedibilita’ e rapporti con il

processo). – (Omissis).

1-bis. Chi intende  esercitare  in  giudizio  un’azione

relativa a  una  controversia  in  materia  di  condominio,

diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti  di

famiglia,  locazione,   comodato,   affitto   di   aziende,

risarcimento del danno derivante da responsabilita’  medica

e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della  stampa  o

con altro mezzo  di  pubblicita’,  contratti  assicurativi,

bancari e finanziari, e’ tenuto,  assistito  dall’avvocato,

preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai

sensi  del  presente  decreto  ovvero  il  i   procedimenti

previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.  179  e

dai  rispettivi  regolamenti  di  attuazione,   ovvero   il

procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis  del

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di

cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e

successive modificazioni,  per  le  materie  ivi  regolate.

L’esperimento del procedimento di mediazione e’  condizione

di procedibilita’ della  domanda  giudiziale.  La  presente

disposizione ha efficacia per  i  quattro  anni  successivi

alla data della sua entrata in vigore. Al  termine  di  due

anni dalla medesima data di entrata in vigore  e’  attivato

su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio

degli esiti  di  tale  sperimentazione.  L’improcedibilita’

deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza,  o

rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Il giudice ove rilevi che la mediazione e’  gia’  iniziata,

ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo  la

scadenza del termine di cui all’art. 6.  Allo  stesso  modo

provvede  quando  la  mediazione  non  e’  stata  esperita,

assegnando  contestualmente  alle  parti  il   termine   di

quindici giorni  per  la  presentazione  della  domanda  di

mediazione. Il presente comma non si  applica  alle  azioni

previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis  del  codice  del

consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.

206, e successive modificazioni.».