L'Arbitrato
L’arbitrato, disciplinato dagli art. 806-840 c.p.c. (riformati dal d. lgs. 40/2 febbraio 2006), è un metodo alternativo alla mediazione, che affida la controversia ad un soggetto terzo o ad un collegio di arbitri selezionati dalle parti in fase preliminare.
Per usufruire dell’arbitrato è necessario aver sottoscritto un apposito accordo, la convenzione di arbitrato, che può assumere la forma del compromesso o della clausola compromissoria.
Il risultato è sempre una soluzione appropriata con una sentenza vincolante, che diviene esecutiva dopo essere stata depositata presso la cancelleria del Tribunale.
Possono accedere al servizio imprese, consumatori o utenti.
I Vantaggi dell'Arbitrato
- Rapido: il procedimento si conclude entro 240 giorni dalla costituzione del Tribunale arbitrale;
- Economico: i costi sono contenuti, fissi e conosciuti sin dall’inizio del procedimento, grazie alle tariffe arbitrali predefinite dalla Camera Arbitrale.
- Riservato: gli arbitri e la segreteria sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in relazione a qualsiasi notizia o informazione delle quali abbiano conoscenza in occasione dello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Come si avvia e come funziona un Arbitrato
Il procedimento si avvia con una domanda di arbitrato in cui viene individuato l’oggetto della controversia.
Il processo arbitrale si svolge attraverso la nomina di arbitri selezionati accuratamente dalle parti, la cui decisione, il lodo arbitrale, diviene vincolante a seconda delle varie tipologie di arbitrato.
- Rituale: la decisione finale dell’arbitrato, o lodo rituale, ha efficacia di sentenza e può essere omologato diventando titolo esecutivo.
- Irrituale: la decisione finale dell’arbitrato, o lodo irrituale, ha efficacia negoziale e non potrà divenire titolo esecutivo né essere impugnato per nullità davanti la corte d’appello, ma potrà essere impiegato per richiedere un decreto ingiuntivo oppure come prova documentale nel corso di un giudizio.
- Amministrato: la decisione dell’arbitrato proviene direttamente dal regolamento precostituito e dalla supervisione dell’istituzione arbitrale che gestisce e controlla ogni fase del procedimento. Per ricorrere all’arbitrato amministrato è sufficiente indicare nel compromesso o nella clausola arbitrale il riferimento all’Istituzione specializzata che controllerà ogni aspetto dell’arbitrato.
- Ad hoc: la decisione è frutto della convenzione arbitrale (clausola compromissoria) scelta e disciplinata dalle parti senza l’indicazione di un istituto arbitrale.
- Secondo diritto: la decisione dell’arbitrato deriva unicamente dall’applicazione delle norme di diritto regolatrici della materia.
- Secondo equità: la decisione si applica su regole giuridiche e su principi generali di giustizia secondo gli elementi e le circostanze di ogni singolo caso.
- Documentale: la decisione giunge solo attraverso l’esame di prove documentali. Le parti rinunciano quindi all’audizione personale ed ai testimoni in favore della riduzione dei tempi per il giudizio da parte del collegio arbitrale.
Le Clausole Compromissorie
Le clausole compromissorie sono alla base di quasi tutti gli arbitrati e sono necessarie per affrontare il contenzioso nel modo più equo possibile. È opportuno che siano scritte in modo corretto, appropriato e devono fare preciso riferimento alla camera arbitrale competente, al regolamento arbitrale, alla sede dell’arbitrato e alla tipologia di arbitrato.