Come disposto dal terzo comma dell’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, contenente la specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato ai soggetti legittimati a parteciparvi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.
Il mezzo più utilizzato per l’invio dell’avviso di convocazione dell’assemblea è quello della raccomandata con avviso di ricevimento. Tutte le volte in cui al momento della consegna del piego il destinatario è assente e l’agente postale lascia l’avviso di giacenza nella cassetta postale, quando si considera rispettato il termine di cinque giorni prima della riunione? La questione è stata affrontata di recente dal Tribunale di Tivoli con la sentenza 1546/2021, pubblicata il 5 novembre 2021.
La vicenda
A dare origine alla lite una condòmina la quale conveniva in giudizio il condominio chiedendo al Tribunale che venissero dichiarate nulle o annullabili due delibere assunte dall’assemblea condominiale. Fra i vari motivi dell’impugnazione, la condòmina deduceva la tardività della convocazione per il mancato rispetto del termine minimo previsto. Entrambe le convocazioni erano state spedite con raccomandata con avviso di ricevimento. La convocazione relativa alla prima assemblea, fissata in prima convocazione per il 13 febbraio 2019, era stata spedita il 5 febbraio 2019, depositata, dopo vari tentativi di recapito, presso l’ufficio postale e ritirata dalla condòmina il 15 febbraio 2019, mentre la raccomandata con avviso di ricevimento relativa alla convocazione della seconda assemblea, fissata in prima convocazione per il 5 maggio 2019, era stata spedita alla condòmina il 22 aprile 2019 e consegnata il 30 aprile 2019.
Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda della condòmina, annullando solo la prima delibera, per tardività della convocazione della condòmina, mentre ha ritenuto legittima la seconda delibera. Relativamente all’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, ha osservato, dovendosi quest’ultimo qualificarsi quale atto di natura privata, unilaterale recettizio ai sensi dell’articolo 1135 del Codice civile, al condominio, sul quale incombe l’onere di fornire la prova del rispetto del termine minino per la convocazione, è sufficiente dimostrare che la stessa sia pervenuta al destinatario, salva la possibilità per quest’ultimo di fornire la prova di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia.
Se il condominio è assente
Nel caso di invio della convocazione a mezzo raccomandata non consegnata per la temporanea assenza del condòmino o di altra persona abilitata alla ricezione, ha continuato, essa si considera consegnata con il rilascio da parte dell’agente postale dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire al destinatario di procedere al ritiro dello stesso. Come affermato dalla Cassazione con la sentenza 18635/2021 , ha concluso il giudicante, nel calcolo del termine dei cinque giorni antecedenti la data della riunione in prima convocazione per la comunicazione ai condòmini dell’avviso di convocazione dell’assemblea, come previsto dall’ultimo comma dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, trattandosi di giorni «non liberi» che escludono dal computo i giorni iniziale e finale, e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il giorno in cui si svolge la riunione, mentre va incluso il giorno di ricevimento dell’avviso.
fonte: “Il Sole 24 ore” | Giovanni Iaria