Tel. 06 62280464 – 06 45653549

Dalla prescrizione alla famiglia: il percorso di lettura per capire i cambiamenti


MEDIAZIONE /1

Applicazione estesa a nuovi tipi di contratto

Estesa l’obbligatorietà della mediazione in via preventiva ai procedimenti in materia di contratti di agenzia, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura, fatti salvi i casi per i quali la legge preveda altre procedure obbligatorie di soluzione stragiudiziale delle controversie. Quando il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza l’accordo. In materia condominiale, legittimazione dell’amministratore ad attivare o aderire ai procedimenti di mediazione. L’eventuale accordo verbalizzato è poi sottoposto al voto dell’assemblea.

MEDIAZIONE/2

Incentivi fiscali per favorire l’accordo

In campo un nuovo set di incentivi fiscali. A venire innalzata da 50.000 a 100.000 euro è l’esenzione dall’imposta di registro del verbale di accordo. Inoltre, la riforma stabilisce che si dovrà prevedere la semplificazione delle disposizioni applicabili per la determinazione del
credito d’imposta, riconosciuto alle parti in caso di successo della mediazione, commisurato all’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione. Si dovrà estendere il beneficio in questione anche alle spese sostenute dalle parti in relazione ai compensi degli
avvocati, comunque nei limiti dei parametri forensi. Riconosciuto poi un credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio estinto a seguito di ricorso alla mediazione. Patrocinio gratuito esteso alle procedure di mediazione e negoziazione assistita.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Competenza anche per avvocati e consulenti

La negoziazione assistita, senza essere considerata condizione di procedibilità, si allarga alle controversie in materia di lavoro. Le parti potranno farsi assistere, oltre che dal proprio avvocato, anche dai consulenti del lavoro. Il relativo accordo sarà da considerare in regime protetto. La negoziazione assistita in ambito familiare (separazioni consensuali, divorzi, modifica delle relative condizioni) potrà contenere anche trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori. Disciplinato l’utilizzo delle prove raccolte nel corso dell’attività di istruzione stragiudiziale nell’eventuale successivo giudizio civile, consentendo comunque al giudice, dopo l’insuccesso della procedura di negoziazione assistita, di disporne la rinnovazione. Incentivati gli avvocati con la previsione di una maggiorazione non inferiore al 20% del compenso se fanno
ricorso all’istruttoria stragiudiziale.

PROCESSO DI COGNIZIONE

Prima udienza non più burocratica

Sia pure smussata dal tema, indigesto all’avvocatura, di rigide preclusioni e decadenze, la riforma del processo di cognizione prevede una prima udienza che non sia un semplice passaggio burocratico, ma già una presa d’atto significativa dell’oggetto della controversia che attore e convenuto dovranno avere precisato nella fase preliminare attraverso uno scambio di documentazione. Le parti dovranno presentarsi personalmente, nel corso dell’udienza di comparizione, per lo svolgimento del tentativo di conciliazione, prevedendo che la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice in termini di peso probatorio. Il giudice dovrà poi provvedere sulle richieste istruttorie all’esito dell’udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l’udienza per l’assunzione delle prove sia fissata entro 90 giorni.

GIUDIZIO SOMMARIO

Procedura accelerata nei casi più semplici

In materia di diritti disponibili, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate, si dovrà prevedere la possibilità da parte del giudice di pronunciare, su istanza di parte, ordinanza provvisoria di accoglimento della domanda, che sia
provvisoriamente esecutiva. Conseguentemente, quando la domanda proposta dall’attore è manifestamente infondata, ovvero è priva di alcuni requisiti necessari nell’atto di citazione, si dovrà prevedere la possibilità da parte del giudice di pronunciare ordinanza provvisoria di
rigetto, all’esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa. Entrambi i tipi di ordinanza sono oggetto di impugnazione, non assumono la forma di giudicato e non possono essere prodotte in altri procedimenti civili.

APPELLO

Stop alle impugnazioni che non hanno chance

Dovrà essere dichiarata manifestamente infondata l’impugnazione che non ha possibilità di essere accolta; l’infondatezza è decisa con sentenza succintamente motivata, anche mediante rinvio a precedenti conformi, a seguito di trattazione orale. Da riformare anche il regime della
provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di appello. La regola generale sarà quella dell’esecutività del provvedimento impugnato, fatti salvi i casi in cui il giudice ritiene, «sulla base di un giudizio prognostico», che l’impugnazione è manifestamente fondata oppure se
ritiene che dall’esecuzione della sentenza possono derivare gravi e irreparabili pregiudizi. La delega specifica che, in relazione alle condanne al pagamento di una somma di denaro, il grave pregiudizio può consistere anche nella possibile insolvenza di una delle parti.

CASSAZIONE

Rinvio del giudice su questioni ricorrenti

Al giudice di merito riconosciuta la facoltà di sottoporre, con ordinanza, direttamente alla Corte di cassazione la risoluzione di un quesito su una questione di diritto, sulla quale il medesimo giudice ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti. Questa possibilità è soggetta
a tre condizioni: a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza; b) presenta gravi difficoltà interpretative; c) può ricorrere in numerose controversie. La Cassazione decide enunciando il principio di diritto con
un procedimento da svolgersi in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa.

LAVORO

Trattazione prioritaria per i licenziamenti

Dovranno essere trattate in via prioritaria le cause di licenziamento, in cui è proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori per motivi di genere, potranno essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con
i rispettivi riti speciali disciplinati dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, stabilendo che la proposizione dell’azione, nell’una o nell’altra forma, impedisce la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso. Il Governo dovrà poi provvedere a unificare e
coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, introducendo anche una disciplina specifica per la fase transitoria.

ESECUZIONE

Vendita diretta da parte del debitore

Dovrà essere modificato il procedimento di espropriazione immobiliare prevedendo che il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima, prevedendo
che all’istanza del debitore deve essere sempre allegata l’offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell’offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto. Inoltre il giudice dell’esecuzione dovrà ordinare la
liberazione dell’immobile pignorato non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni (dal
momento del decreto di trasferimento in caso di immobile abitato).

PROCESSO TELEMATICO

Stabilizzazione per le misure Covid

Nei criteri di delega prevista anche la messa a regime di alcune delle misure emergenziali sperimentate nei periodi più acuti dell’emergenza sanitaria. Per esempio, si prevede che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può o deve, in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pm e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Nei procedimenti di separazione consensuale e di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all’udienza, confermando la volontà di non volersi riconciliare.

ORGANIZZAZIONE

Ufficio del processo con più risorse

Potenziato l’Ufficio del processo, con la previsione della sua istituzione anche in Cassazione e alla Procura generale della Cassazione. È in corso di svolgimento il bando per il primo blocco di assunzioni a termine negli uffici e la riforma chiarisce che gli addetti dovranno svolgere compiti
di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l’altro, le attività preparatorie per l’esercizio della funzione giurisdizionale come lo studio dei fascicoli, l’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di
provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l’attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell’ufficio, ad abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione.

FAMIGLIA

Rafforzate le misure di protezione dei minori

Molto densa la parte dedicata dalla riforma al diritto di famiglia, anche sotto il profilo organizzativo con la nascita del nuovo Tribunale della famiglia che andrà a sostituire quello dei minorenni, accorpando tutte le competenze in materia sia civili sia penali per affrontare in
maniera più rapida i casi di violenza familiare, per esempio. Tra le misure, numerosissime, l’introduzione di un risarcimento danni a carico di un genitore nei confronti dell’altro, per violazione di misure decise dal giudice, con una quota anche giornaliera. Tempi stretti e predeterminati per i casi di violenza o abbandono dei minori: l’esito del procedimento potrà essere in via preferenziale l’affidamento a familiari considerati idonei oppure, ma solo in casi residui, l’inserimento in case famiglia.

Fonte: Quotidiani del Sole 24 Ore | Norme&Tributi Plus Diritto