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[vc_single_image image=”5596″ img_size=”full” alignment=”center”]Si rende operativo il credito di imposta, già introdotto nel d.lgs. 28/2010 e non ancora attuato.
Viene aumentato il limite del valore entro cui il verbale di accordo di mediazione è esente dall’imposta di registro: da 50.000 a 100.000.
Riforma delle spese di avvio e più in generale delle indennità di mediazione, prevedendo che le spese del primo incontro siano totalmente rimborsabili attraverso il riconoscimento del credito di imposta (già previsto e non ancora attuato dall’art. 20 del d.lgs. 28/2010): se il primo incontro avrà esito negativo le parti non avranno duplicazione di costi per l’avvio del giudizio.
Rimborso parziale o totale del contributo unificato corrisposto dalle parti per il giudizio, in caso di accordo in mediazione.
Riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato, per gli aventi diritto, per le spese di assistenza legale in mediazione e rimborso sotto forma di credito di imposta agli organismi di mediazione per le prestazioni svolte a favore di soggetti che beneficiano del gratuito patrocinio.
Introduzione di una indennità calmierata sulla base del valore della lite per lo svolgimento del primo incontro, rendendola deducibile come credito d’imposta e quindi gratuito per le parti, con doppio vantaggio: il primo incontro si svolge a fronte di una indennità calmierata e deducibile totalmente come credito di imposta; successivamente al primo incontro le parti possono decidere se proseguire con ulteriori incontri.

CONFERMA DELLA MEDIAZIONE COME CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’
La mediazione viene confermata come condizione di procedibilità in tutte le controversie di cui al comma 1-bis art. 5 d.lgs. 28/2010: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

ESTENSIONE DELLE MATERIE
La mediazione viene estesa ad una serie di contratti inquadrabili come rapporti di durata: contratti di agenzia, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.

LA CTM (CONSULENZA TECNICA DI MEDIAZIONE) VALIDA PER IL GIUDIZIO
Il mediatore può, anche su istanza di parte, avvalersi di tecnici esperti, iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, per la produzione di una CTM (consulenza tecnica in mediazione) che possa essere utilizzata anche in giudizio, previo consenso delle parti, espresso durante la nomina dell’esperto, evitando in tal modo il duplicarsi delle spese e riducendo i tempi del processo.

RAFFORZAMENTO DELLA MEDIAZIONE DELEGATA ED EFFETTIVITA’ DEL PRIMO
INCONTRO
Si punta a rendere effettivo il primo incontro con la partecipazione personale delle parti, senza possibilità di delega all’avvocato.

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