Tel. 06 62280464 – 06 45653549

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’assenza ingiustificata al primo incontro di mediazione della parte convenuta (opposta), cioè dell’attore in senso sostanziale, comporta l’improcedibilità della domanda e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
È quanto chiarisce il Tribunale di Forlì nella sentenza n. 130/2021 del 2 febbraio, conforme alla pronuncia n. 19596/2020 delle Sezioni Unite, in cui è stato stabilito che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria (…), i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. Il giudice di Forlì analizza quindi le conseguenze in caso di omessa partecipazione della parte chiamata (opposta), quando la procedura sia stata attivata dall’opponente. Vengono quindi citate le pronunce della Cassazione (n. 8473/2019 e n. 18068/2019), in cui viene chiarito come la mediazione non debba essere considerata mera formalità, bensì devono partecipare attivamente al procedimento non solo i difensori ma anche le parti, per consentire il confronto e far emergere i loro veri
interessi dinanzi al mediatore. Il Tribunale di Forlì ritiene, in tal senso, di diversificare le posizioni di opposto e opponente: “Chi intende agire, cioè l’attore, deve promuovere la procedura di mediazione, (…) al punto che, in caso di sua inattività, la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile”. Quindi non è sufficiente depositare l’istanza, ma è necessario -al fine di soddisfare la condizione di procedibilità- che l’attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato. Al contrario, chi resiste in giudizio, ovvero il convenuto, non ha il dovere, ma possiede solo la facoltà, di attivare la mediazione e non è neanche necessario presenziare all’incontro con il mediatore, a meno che non abbia, a sua volta, formulato una domanda riconvenzionale, diventando anch’esso attore, avendo interesse nella prosecuzione del giudizio. Se, al contrario, in giudizio egli non formula domanda riconvenzionale, dalla sua omessa partecipazione innanzi al mediatore il giudice può desumere argomenti di prova e, in caso di mediazione obbligatoria o demandata, può condannarlo alla sanzione pecuniaria di
importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Per concludere, è necessario che l’attore sia sempre presente personalmente al primo incontro dinanzi al mediatore, a pena di improcedibilità della domanda.

Scarica la sentenza