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Il credito d’imposta in base all’articolo 28 del decreto legge34/2020 può competere al locatario in relazione al canone di locazione pagato da questi al locatore, laddove egli conceda in sublocazione lo stesso immobile a terzi ovviamente per finalità commerciali? 

Si ritiene che il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto legge 34 del 2020 può competere al locatario in relazione al canone di locazione pagato da questi al locatore, laddove egli conceda a sua volta il medesimo immobile in sublocazione.

Nella risposta 356 del 15 settembre 2020, in relazione all’accesso al credito d’imposta da parte di un professionista conduttore in sublocazione di  una stanza di un immobile, è stato precisato, tra l’altro, che il locatario che concede in sublocazione un immobile può accede­re al beneficio previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio avendo stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa. Ciò in quanto, è stato ritenuto che “(…) ancorché il rap­porto di  sublocazione  risulti  collegato al contratto  di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, lo stesso conservi, ai  fini che qui rilevano, una autonoma rilevanza economica.(…).

Analogo principio emerge dalla risoluzione 68/E del 20 ottobre 2020, in relazione al credito d’imposta concesso a favore di un’associazione sportiva dilettantistica per i canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione.

(Fonte © Il Sole 24 Ore)