Convocazione assemblea di condominio: quali sono le regole da rispettare?
L’assemblea di condomino è l’organo deliberativo del condominio ed esprime la volontà
dei condomini. Segue il principio maggioritario, ma in taluni casi è richiesta l’unanimità.
Se non si è condomini, non si può prender parte all’assemblea, a meno che non si venga
delegati appositamente. L’unico a non poter ricevere deleghe è l’amministratore.
Le maggioranze
Le decisioni in assemblea possono essere prese solo se l’assemblea è validamente
costituita: la maggioranza è espressa dal valore dell’edificio, quindi è rappresentata in
millesimi, e dal numero dei partecipanti.
Per deliberare in assemblea in prima convocazione è richiesta la maggioranza dei
partecipanti che rappresentino la metà del valore dell’edificio; per costituire un’assemblea
in seconda convocazione è necessario che la maggioranza degli intervenuti rappresenti
almeno un terzo del valore dell’edificio. Stesso quorum è previsto per deliberare.
Come avviene la convocazione
L’assemblea viene convocata dall’amministratore in carica, ma in via eccezionale può
essere convocata da: ciascun condomino, nel caso in cui, ad esempio, l’amministratore
muoia; da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio, se
l’amministratore si rifiuta di convocarla; dal curatore speciale.
La convocazione deve contenere un ordine del giorno e l’assemblea non può deliberare se
tutti i condomini non siano stato regolarmente convocati.
Come si svolge un’assemblea?
Una volta fatto l’appello dei presenti, si procede alla nomina del presidente – che ha il
compito di dirigere lo svolgimento dell’assemblea – e del segretario – che ha il compito di
redigere il verbale, che deve essere redatto durante l’assemblea e letto a tutti i presenti
per l’approvazione.
La revoca e la nomina dell’amministratore
Se l’assemblea viene convocata per la revoca di un amministratore, contestualmente deve
essere nominato il nuovo amministratore. L’art. 1129 c.c., comma 8, così come modificato
dalla legge n. 220/2012, recita che: “Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto
alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai
singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi
comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.