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SECONDO LA CASSAZIONE NON SEMPRE É REATO DICHIARARE FALSAMENTE
AL NOTAIO CHE L’IMMOBILE É CONFORME ALLA CONCESSIONE EDILIZIA
Secondo la Cassazione sez. penale n. 16982 del 4 giugno 2020, pronunciatasi sul ricorso proposto contro la decisione con cui la sentenza della Corte d’Appello aveva condannato l’imputato per falso ideologico senza indagare sull’effettivo dolo, la condotta della parte di una donazione, che dichiari falsamente al notaio la conformità dell’immobile alle caratteristiche previste dalla concessione ed ivi autorizzate, integra il reato di falso ideologico, ma “non vi è dubbio – afferma la Suprema Corte – che il dolo nella specie deve essere attentamente esplorato, come sostenuto dalla difesa, alla luce delle circostanze di fatto della dichiarazione inserita nell’atto notarile”.
Il fatto che le parti della donazione fossero in rapporto di stretta parentela figlio-genitori, ha reso evidente che “alcun dolo del reato di falso ideologico del privato in atto pubblico può ritenersi sussistente, vista la completa conoscenza della vicenda controversa, avente ad oggetto il bene, comune alle parti della donazione”.
La Corte pertanto ha annullato “senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione”.

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