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Come avviene la notifica della multa estera a residente italiano

Con l’entrata a regime del sistema europeo di notifica all’estero delle multe stradali (direttiva 2015/413) ed applicazione delle sanzioni pecuniarie in generale (Decisione Quadro 2005/214), la maggior parte degli Stati europei ha recepito la normativa e l’Italia lo ha fatto con i D.Lgs nn. 37/2014 e 37/2016. Alla luce della direttiva 2015/413 UE art. 2 e 3, definita “Cross Border”, le sanzioni in denaro per infrazioni stradali commesse in un Paese europeo, possono essere richieste anche dopo il rientro in Italia, secondo una particolare procedura, la cui validità è limitata ad otto tipologie di infrazione, tra le quali:

Il “Cross Border”, operativo in Italia dal 24/10/2015, è un sistema d’interscambio dei dati d’immatricolazione dei veicoli che circolano all’interno dei Paesi europei. In questo modo, in caso d’ infrazione commessa, è possibile procedere all’applicazione della sanzione, dopo lo scambio dati tra i vari Punti di Contatto Nazionali.

L’iter per la notifica di una multa estera è il seguente:

In primo luogo l’Autorità di Polizia estera interroga il Punto di Contatto del Paese di immatricolazione del veicolo per conoscere le generalità dell’intestatario (in Italia il punto di contatto è il centro di elaborazione dati della Motorizzazione). Successivamente provvederà ad inviare  per posta una comunicazione al destinatario ossia la lettera di informazione sull’infrazione, redatta secondo uno specifico modello nella lingua (o nelle lingue ufficiali) dello Stato d’immatricolazione del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione e nella quale è inclusa ogni informazione utile, in particolare la tipologia di violazione, il luogo, la data e l’ora della stessa, l’articolo del codice della strada, la sanzione principale ed accessoria, nonché, ove opportuno, i dati del dispositivo eventualmente utilizzato per rilevare l’infrazione. In caso di mancato pagamento e/o mancata opposizione alla multa (secondo le regole dello Stato in cui è stata commessa l’infrazione), l’Autorità Giudiziaria estera invierà il fascicolo dell’infrazione alla Corte d’Appello Italiana competente ed il trasgressore, mediante notifica di apposita comunicazione, verrà informato dell’udienza in Camera di Consiglio presso la Corte d’Appello di residenza, in cui si verificherà la correttezza della procedura di notifica della multa. Seguirà, in tale ultimo caso, la riscossione coattiva, regolata dalla disciplina penale dello Stato italiano, con conseguente devoluzione dell’incasso all’Erario.