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A maggio 2020 tutti gli edifici condominiali dovranno adeguarsi

Con il D.M. del 25 gennaio 2019, recante “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, sono state disposte nuove regole sulla sicurezza antincendio dei condomini, che dovranno adeguarsi alla normativa entro il 6 maggio 2020.

Il nuovo Decreto ha come obiettivi:

  1. Limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio;
  2. Limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna;
  3. Evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Viene inoltre diversificata la gestione della sicurezza antincendio a seconda dell’altezza dell’edificio, secondo 4 Livelli di Prestazione (L.P.) che vanno da 0 a 3:

L.P. 0 per altezza antincendi da 12 m a 24 m » Il Responsabile per la Sicurezza dovrà fornire ai condomini le istruzioni per la chiamata dei soccorsi, la messa in sicurezza delle apparecchiature, le indicazioni per l’esodo in sicurezza;

L.P. 1 per altezza antincendi oltre 24 m a 54 m » Questo Livello aggiunge la preparazione di un documento, già previsto per la sicurezza dei luoghi di lavoro, che dovrà essere disponibile per ogni abitante;

L.P. 2 per altezza antincendi oltre 54 m fino a 80 » In questo caso sarà necessario installare un impianto antincendio con dispositivi di emergenza sonori e visivi;

L.P. 3 per altezza antincendi oltre 80 » I condomini dovranno inoltre dotarsi di un centro di gestione dell’emergenza, con tutte le informazioni utili (planimetrie degli edifici, numeri telefonici, schemi degli impianti).

A partire da maggio 2020, se dovessero verificarsi incendi all’interno di condomini, verranno effettuati i dovuti controlli da parte dei VVF. Inoltre, il termine di adeguamento è prorogato al 6 maggio 2021 per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

È quindi compito dell’amministratore di condominio richiedere il rilascio del Certificato di prevenzione incendi e provvedere al suo rinnovo, qualora sia già stato rilasciato; mantenere efficienti le attività, gli impianti, i dispositivi e le attrezzature ai fini della sicurezza antincendio; effettuare tutte le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione, in accordo con la normativa vigente.