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Spesso i regolamenti condominiali vietano di destinare le unità abitative ad attività di impresa o di ufficio professionale privato, tra queste potrebbero essere considerate l’attività di B&B e di affittacamere. In realtà, già la Cassazione, con la sentenza 24707/2014, ha riconosciuto che, relativamente all’attività di B&B in condominio, non si può parlare di cambio di destinazione d’uso dell’immobile, perché tale servizio viene offerto in una civile abitazione. Infatti, anche in presenza di regolamento condominiale che vieti di destinare gli appartamenti “ad uso diverso da quello di civile abitazione, l’attività di B&B dovrebbe ritenersi consentita. Anche il Tribunale di Verona, con la sentenza del 22 aprile 2015, ha censurato l’interpretazione data dall’assemblea al regolamento condominiale, che proibiva di dare agli immobili destinazioni d’uso diverse da quella abitativa, ritenendo compatibile l’attività di B&B con tale la destinazione. Ma la Cassazione (sentenza n. 109/2016) ci ripensa e sottolinea che “ontologicamente l’attività di affittacamere è del tutto sovrapponibile – in contrapposto all’uso abitativo – a quella alberghiera e, pure a quella di bed and breakfast”. In poche parole tutte le attività, affittacamere e B&B, sono incompatibili con la destinazione dell’immobile ad uso abitativo e pertanto tali esercizi non possono essere avviati se il regolamento contrattuale di condominio vieta usi diversi da quello abitativo. In ogni caso si potrebbe ovviare a tale problema, superando il divieto e ottenendo il consenso di tutti i condòmini.