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Le spese di manutenzione di una struttura condominiale (cortile, viali d’accesso) che funge anche da copertura di locali interrati (come magazzini, box ecc.) vanno suddivise in base all’art. 1125 c.c. e cioè in parti uguali dai proprietari delle due strutture, mentre restano a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Secondo la Corte di Cassazione (Sez. II, 14/09/2005 n. 18194), qualora il cortile condominiale svolga contemporaneamente la funzione di calpestio da parte dei condomini e di copertura delle autorimesse sottostanti, in caso di rifacimento del manto di copertura, non si può applicare il principio di ripartizione di cui all’art 1126 c.c. (1/3 a carico di chi esercita il calpestio e 2/3 ai proprietari dei locali sottostanti), ma il principio di cui all’art. 1125 c.c., il quale stabilisce che “le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”. In conclusione, il cortile ha una funzione uguale per tutti i condomini: dare aria e luce al condominio e fungere da piano di calpestio, per cui le relative spese per la sua manutenzione devono coinvolgere tutti i comproprietari nella misura indicata dai millesimi di proprietà.

Quindi: la pavimentazione (copertura del pavimento art. 1125 c.c.) sarà a carico di tutti i condomini e suddivisa per i millesimi di proprietà; l’intonaco, la tinta e le decorazioni saranno a carico dei proprietari dei locali sottostanti; il resto delle spese: 50% a carico di tutti i condomini e 50% a carico del proprietario dei locali sottostanti.