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Approvato il 14/05/2019 dalla Camera il Disegno di Legge sull’assegno di divorzio, che verrà adattato ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e ai mutamenti sociali ed economici intercorsi negli ultimi anni.

La prima proposta di cambiamento ha interessato il concetto di “tenore di vita”.

Per stabilire l’entità dell’assegno, spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile, sarà necessario individuare una serie di criteri:

  1. primo fra tutti: la durata del matrimonio
  2. l’età e lo stato di salute di chi richiede il mantenimento
  3. il contributo dato da entrambi i coniugi “alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune”
  4. la “ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive”
  5. la cura dei figli under 18, disabili o economicamente non indipendenti.

Tra le novità del DDL, con le quali si introducono modifiche al testo dell’articolo 5 della Legge n. 898 del 1° dicembre 1970 e che ora passano all’esame del Senato, vi è la previsione di un assegno “a tempo”, un mantenimento quindi che duri per un determinato periodo stabilito dal Giudice, nel caso in cui la precaria condizione economica del coniuge sia dovuta a fattori contingenti o superabili.

Altra novità per l’interruzione dell’assegno di mantenimento riguarda il mutamento della condizione dell’ex coniuge che decida di risposarsi oppure abbia una convivenza stabile.

Riassumendo: