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Con la sentenza n. 9998 del 20 aprile 2017 la Cassazione ha deciso che, nel caso di separazione e conseguente assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli, le spese di manutenzione dei beni comuni gravano sul proprietario se la data di delibera è antecedente all’assegnazione della casa. “Conviene premettere che (…) –riferisce la Corte-, poiché le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni costituiscono l’oggetto di un’obbligazione “propter rem”, la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa, e quindi nel caso di specie dalla data di costituzione del diritto di abitazione (Cass. 23291/2006)”.

In ogni caso sarà il coniuge assegnatario a dover pagare tutte le spese connesse all’utilizzazione dell’immobile, a meno che il giudice non disponga diversamente nel provvedimento. Ad esempio: per quanto riguarda le spese condominiali esse saranno a carico di chi godrà dell’immobile, in mancanza di un intervento del giudice sulla questione, ma solo di quelle ordinarie, poiché quelle straordinarie resteranno a carico del proprietario.

Nel caso in cui l’immobile assegnato sia in locazione e il contratto sia intestato al coniuge non assegnatario, subentrerà automaticamente come contraente il genitore affidatario che dovrà provvedere al versamento del canone di locazione.