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Con l’ordinanza n. 27413/2018 la Cassazione si pronuncia sulla questione delle parti comuni di un edificio condominiale e in particolare sui frontalini che risultano attinenti al decoro architettonico del fabbricato.

La Cassazione chiarisce che le spese per la manutenzione dei frontalini dei balconi sono da ripartire tra tutti i condomini, secondo le tabelle millesimali, per il fatto che sono di competenza condominiale e attengono al decoro architettonico.

Il fatto

Un condomino impugnava di fronte al Tribunale di Foggia la delibera dell’assemblea condominiale contestandone la legittimità in quanto aveva stabilito di ripartire le spese per taluni lavori considerando “come parti condominiali anche i balconi e quanto occorrente per il montaggio del ponteggio per il rifacimento dell’intera facciata e per il pozzo luce, esclusa la pavimentazione”.

Il Tribunale accoglieva l’impugnativa basandosi sul fatto che all’articolo 9 del regolamento condominiale i balconi erano indicati quale porzione dell’edificio di proprietà esclusiva.

La Corte d’Appello, invece, a seguito di ricorso, ribaltava la sentenza fondandosi sulla questione che dal regolamento di condominio non era possibile evincere che anche i frontalini rientrassero nella proprietà esclusiva dei singoli condomini; inoltre richiamava l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 568/2000; Cass. n. 14576/2004; Cass. n. 6624/2012 e, da ultimo, Cass. n. 30071/2017) secondo cui sono considerati beni comuni perché componenti del decoro architettonico del fabbricato condominiale e pertanto la loro riparazione “rimane assoggettata ai criteri generali di ripartizione condominiale”.  Vi è di più poiché anche i cementi decorativi dei frontalini e i parapetti svolgono anch’essi una funzione di tipo estetico essendo parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

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