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Con la Legge n. 3/2012 è stata introdotta una specifica normativa per far fronte alle situazioni di crisi debitorie. I piccoli imprenditori o i lavoratori autonomi, tra cui anche artisti, professionisti e consumatori in generale, che non siano soggetti alla legge fallimentare e non riescono a far fronte alle obbligazioni, possono richiedere l’attivazione di una procedura di accordo per la ristrutturazione del debito oppure pattuire pagamenti con importi ridotti.

La legge n. 3/2012, modificata dal D.L. n. 179/2012, convertito in L. 221/2012, prevede per il consumatore diverse possibilità tra cui: 1. L’accordo di composizione della crisi; 2. Il piano del consumatore.

Con l’accordo di composizione della crisi il debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento per cui il suo debito risulta maggiore rispetto al reddito di cui dispone, può richiedere uno sconto dello stesso, presentando una proposta al creditore che consiste nel pagamento rateale di una parte del debito complessivo, proporzionato alle proprie possibilità. L’accordo raggiunto viene poi depositato presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente. Può accadere che la proposta non venga accettata da una parte dei creditori, che possono contestare l’accordo. Tuttavia il Tribunale può decidere per la sua omologazione.

Con il piano del consumatore, invece, sarà lo stesso Tribunale ad analizzare sia la situazione reddituale e patrimoniale del debitore sia quella debitoria, così da decidere per una riduzione del debito stesso, considerando le concrete possibilità del consumatore. Per la presentazione del piano bisogna rivolgersi agli organismi di composizione della crisi, istituiti con il D.M. 202/2015, che sono enti pubblici o privati oppure professionisti iscritti presso un apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, chiamati a gestire la crisi da sovraindebitamento, assistendo il debitore durante l’elaborazione della proposta di accordo con i creditori, verificando la correttezza e la veridicità dei dati dell’accordo, facendo da tramite tra il debitore e i suoi creditori; assolvendo alle formalità e alle funzioni di liquidatore, ove ordinato dal Giudice.