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L’orientamento tradizionale prevalente in materia di quorum deliberativi per l’abbattimento di alberi condominiali propende per inquadrare la fattispecie come intervento innovativo vietato ai sensi dell’articolo 1120 cod. civ.. Sarebbe dunque necessario l’unanime consenso dei partecipanti al condominio per legittimare la distruzione di un bene comune. Da segnalare ad ogni modo è una recente pronuncia della Suprema Corte che si è espressa diversamente ed in maniera meno rigorosa sull’argomento (Cass. sent. n. 3223/2015): secondo tale sentenza devono essere considerate insostituibili solo le piante ad alto fusto, monumentali o di particolare pregio, mentre se l’abbattimento non comporta un cambiamento di destinazione dei luoghi (come la trasformazione da giardino a parcheggio), ma un mero riordino del giardino stesso, funzionale ad un miglioramento ed ad un uso più efficiente della cosa comune, l’abbattimento potrebbe rientrare nelle innovazioni ammissibili, dunque adottabili in assemblea col consenso dei due terzi dei millesimi (art. 1136, comma quinto, c.c.). Qualora l’abbattimento di uno o più alberi sia urgente, ad esempio per pericolo di caduta, l’amministratore può (..e deve) procedere autonomamente, riferendone in occasione della successiva assemblea (art. 1135, ult. co., c.c.). Ciò premesso, non si ravvisano particolari profili di responsabilità civile e professionale dell’amministratore che esegua una delibera di abbattimento di un pino suscettibile di impugnativa per non aver rispettato i quorum deliberativi previsti per legge. Al contrario, l’amministratore deve ritenersi responsabile laddove non abbatta un pino in situazioni di urgenza, qualora l’abbattimento fosse effettuato in violazione della normativa comunale prevista (mancanza di necessarie autorizzazioni, perizie tecniche, mancato superamento di vincoli derivanti da norme poste a tutela del paesaggio e dell’ambiente o contenute negli atti autorizzativi di edificazione dell’edificio), oppure se dall’abbattimento del pino conseguono danni alle parti comuni (es. deturpamento decoro architettonico). Se non sussistono tali vincoli da affrontare con il Comune, dall’abbattimento dell’albero senza l’unanimità potrebbe derivarne solamente una possibile impugnativa della delibera.