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Anche in ambito penale viene introdotta la mediazione tra reo e vittima.

Il prossimo 6 settembre la Commissione Giustizia della Camera discuterà sulla nuova figura del mediatore penale professionista, frutto dello schema di decreto legislativo in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima, approvato il 22 febbraio 2018, attuativo della legge delega 103/2017, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”. Nello specifico le modifiche riguardano l’articolo 1, co. 85 lett. f), che pone i programmi di giustizia riparativa quali “momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione di misure alternative”.

Per giustizia riparativa si intende “qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale”. Questa definizione risponde “ad un approccio di giustizia che mette in relazione rei, vittime e comunità, chiamati a partecipare attivamente nella gestione degli effetti distruttivi di un reato e nella ricerca possibile di un accordo”. Per dare avvio a questo procedimento, però, sarà necessario e fondamentale che tutti i soggetti coinvolti esprimano il proprio consenso, che verrà acquisito dalla figura del mediatore e sarà formulato per iscritto, ma revocabile in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi di giustizia riparativa, è prevista l’istituzione di servizi nel territorio di ogni distretto di corte d’appello, che verranno promossi attraverso convenzioni del Ministero della Giustizia con regioni ed enti locali. Oltre a ciò è opportuno che il mediatore penale abbia una formazione specifica: sia in possesso di una laurea almeno triennale nelle materie giuridiche, pedagogiche, psicologiche o socio-umanistiche oppure sia iscritto ad un albo nelle stesse discipline indicate. Dunque, oltre ad esperienza e competenza, il mediatore penale, figura con formazione differente da quella del mediatore civile e commerciale, dovrà garantire l’imparzialità e l’equidistanza tra i soggetti coinvolti, oltre alla riservatezza e al segreto professionale.

A conclusione del programma verrà sottoscritto dalle parti un accordo di riparazione, che non conterrà un ristoro materiale, ma potrà comprendere le scuse formali da parte del reo o lo svolgimento di attività socialmente utili. L’attuazione di tale accordo andrà verificata dal mediatore, “anche al fine di evitare ulteriore vittimizzazione secondaria”. Al termine del procedimento, il mediatore avrà il compito di informare il magistrato di sorveglianza con una relazione scritta, che, anche se negativa, non pregiudicherà l’accesso a misure alternative o ad altri benefici carcerari.

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Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 29 – schema di d.lgs. recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima