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Presentato al Senato il 5 agosto 2018 il DDL 735 che mira a riformare le norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

Il disegno di legge riporta “alcune rilevanti modifiche normative idonee ad accompagnare questa delicata materia verso una progressiva de-giurisdizionalizzazione, rimettendo al centro la famiglia e i genitori e soprattutto restituendo in ogni occasione possibile ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei loro figli”.

Tra le novità principali emerge l’obbligatorietà della mediazione familiare nei casi in cui siano coinvolti figli minorenni, così da evitare a molte famiglie la lite giudiziale.

La proposta regolamenta anche la professione del mediatore familiare, il percorso che deve seguire, oltre alla formazione professionale obbligatoria: sarà necessario essere “in possesso della laurea specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche, nonché della formazione specifica, certificata da idonei titoli quali master universitari ovvero specializzazioni o perfezionamenti presso enti di formazione riconosciuti dalle regioni, aventi durata biennale e di almeno 350 ore”. Verrà pertanto istituito un albo dal Ministero della giustizia, la cui iscrizione è subordinata al superamento di una prova d’esame.

COME FUNZIONERA’ IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

Parteciperanno al procedimento di mediazione familiare le parti e i rispettivi legali, oltre ai minori, purché di età superiore a dodici anni e sempre e solo con il consenso di tutte le parti e, comunque, di entrambi i genitori. La mediazione familiare sarà obbligatoria ovvero condizione di procedibilità qualora nel procedimento debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori e la sua durata non dovrà superare i sei mesi. I rispettivi legali dovranno obbligatoriamente assistere le parti, pena la nullità dell’accordo raggiunto.

Il DDL prevede delle modifiche all’articolo 706 del codice di procedura civile: “I genitori di prole minorenne che vogliano separarsi devono, a pena di improcedibilità, iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall’articolo 337-ter del codice civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e informa del relativo esito”.

LA BIGENITORIALITA’ E IL MANTENIMENTO

Con le modifiche all’articolo 337-ter del codice civile, il disegno di legge presentato  prevede che “il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità. Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti”. In ogni caso i genitori avranno diritto di “chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, la revisione dei piani genitoriali, il ricalcolo dei tempi di frequentazione con la prole e l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”. Nel piano genitoriale, infatti, dovrà essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie, anche attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. Quando le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice potrà disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

“Il giudice, -cita il documento- nei casi di conflittualità tra le parti, invita nuovamente i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare per la risoluzione condivisa delle controversie”.

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Disegno di legge