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ANCHE SENZA IL VOLERE DELLE PARTI IL MEDIATORE DEVE FORMULARE LA PROPOSTA

Con l’Ordinanza del 9 marzo 2017 il Tribunale di Napoli Nord rafforza i poteri della mediazione.

Clausola necessaria e obbligatoria è la comparizione personale delle parti “al primo incontro e a quelli successivi, fino al termine della procedura, con l’assistenza dell’avvocato”. È quanto ribadisce il Giudice Rabuano, aggiungendo: “… il mero transitorio impedimento a presenziare della persona fisica dovrebbe comportare un rinvio del primo incontro”. Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord ordina alle parti di esperire la mediazione obbligatoria ex lege e di far pervenire al mediatore tutti gli atti e i documenti di causa, poiché, in caso di mancato accordo, dovrà lui stesso formulare una proposta conciliativa, avvalendosi anche di un esperto iscritto all’albo o di un mediatore ausiliario “indipendentemente dalla concorde richiesta delle parti”. L’esito della mediazione dovrà inoltre essere comunicato almeno 10 giorni prima dell’udienza e dovrà contenere tutte le informazioni in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti e i motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore.

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