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 Da un articolo di Giovanni Negri su Il Sole 24 Ore

Partono le camere di conciliazione

Possibili gli arbitrati – Anche nel 2017 Codici commentati per l’esame

Via libera alle camere arbitrali. E anche agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato la versione finale del regolamento che, come previsto dal nuovo ordinamento forense, permetterà adesso ai consigli dell’ordine di costituire enti per affrontare le controversie al di fuori del consueto circuito giudiziario.

Il testo, con misure che si applicheranno anche agli enti già esistenti, prevede la costituzione di un consiglio direttivo con il compito di amministrazione della camera o dell’organismo. Il consiglio direttivo è composto da un numero di componenti, nominati con delibera dal consiglio dell’ordine e individuati tra soggetti dotati di specifiche competenze. Il consiglio tiene e aggiorna poi l’elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree identificate dal regolamento stesso (si veda l’elenco nel riquadro a destra). L’avvocato che dà la dichiarazione di disponibilità indica l’area o le aree professionali di riferimento documentando le proprie competenze. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L’avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al consiglio direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di onorabilità. Nel dettaglio, non possono essere nominati arbitri e conciliatori:
a) i membri e i revisori che appartengono al consiglio dell’ordine presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazione;
b) i componenti del consiglio direttivo e della segreteria;
c) i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della segreteria:
d) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a), b) e c).

Gli arbitri e i conciliatori devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale e di conciliazione. In ogni caso, l’arbitro e il conciliatore non può considerarsi imparziale se egli stesso, oppure un altro professionista socio, con lui associato o che esercita nei suoi stessi locali ha assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.

Il consiglio direttivo procede alla designazione dell’arbitro o del conciliatore con rotazione nell’assegnazione degli incarichi in via automatica attraverso l’utilizzo di sistemi informatizzati. La rotazione automatica nell’assegnazione degli incarichi non opera nei casi nei quali gli arbitri o i conciliatori sono individuati concordemente dalle parti.

E, sempre sul fronte dell’esercizio della professione legale, ieri sono stati approvati alcuni emendamenti al decreto «milleproroghe». Da una parte permetteranno anche nel 2017 l’utilizzo dei codici commentati per l’esame di abilitazione, dall’altra estendono di un anno il periodo utile per maturare i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei cassazionisti.

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Giovanni Negri