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LE RAGIONI DELLA PRETESA DEVONO ESSERE CHIARE E PRECISE

Nell’istanza di mediazione le ragioni della pretesa devono essere indicate con chiarezza e precisione e devono rispettare quelle menzionate nella domanda giudiziale. Il Giudice Vaccari, nell’ordinanza del 15 dicembre scorso, relativamente ad una causa, promossa da una società nei confronti di un istituto di credito, ha demandato, per la seconda volta, le parti in mediazione, in quanto le ragioni della pretesa erano state rappresentate in modo del tutto generico e impreciso, non rispettando, finanche, le pretese indicate nella domanda giudiziale. “L’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce – secondo il giudice veronese- requisito di validità della procedura”.

 

Tribunale di Verona, ordinanza 15.12.2016 – Est. Vaccari

TAG: Mediazione, ragioni della pretesa, improcedibilità.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Sezione III Civile

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile di primo grado promossa da

Società srl

Contro

Banca Spa

A scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza

Rilevato Che

la mediazione esperita ante causam, per iniziativa dell’attrice, non soddisfa la condizione di

procedibilità di cui all’art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010;

infatti, nell’istanza di mediazione, prodotta su invito di questo Giudice, le ragioni della pretesa

dell’attrice sono state indicate, testualmente, nella “applicazione di interessi illegittimi su n.2

rapporti contrattuali”, e tale dicitura non individua con sufficiente precisione la materia del

contendere poiché non esplicita la ragione della pretesa illegittimità dei citati interessi;

inoltre l’istanza non precisa i rapporti intercorsi tra le parti poiché si limita a menzionare due, non

meglio individuati, rapporti di conto corrente;

ancora deve evidenziarsi come l’attrice abbia posto a fondamento della domanda giudiziale

pretese ulteriori da quelle menzionate, nei termini assai generici sopra riferiti, nell’istanza di

mediazione, vale a dire l’addebito della commissione di massimo scoperto e di spese nonché la

responsabilità precontrattuale della convenuta;

l’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità

della procedura, come si evince dal disposto dell’art.4, II comma, d.lgs. 28/2010;

P.Q.M.

Assegna alle parti il termine di 15 giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente

ordinanza, per presentare l’istanza di mediazione con riguardo alle ragioni delle pretese azionate

in giudizio che non sono state oggetto della precedente mediazione e rinvia la causa all’udienza

del 13 aprile 2017 ore 10.00

Verona 15/12/2016

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

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