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Da un articolo di Marco Marinaro sul Sole24Ore

Le esenzioni tributarie previste dalla normativa speciale per la mediazione delle liti civili e commerciali si applicano anche quando il procedimento sfora la durata massima di tre mesi.

Le esenzioni tributarie previste dalla normativa speciale per lamediazione delle liti civili e commerciali si applicano anche quando il procedimento sfora la durata massima di tre mesi. È la conclusione raggiunta dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Sondrio – in esito a un interpello proposto dalla Camera di Commercio di Sondrio al fine di chiarire un aspetto di particolare interesse in materia di mediazione (parere n. 0044227 del 4 novembre 2016). Il quesito riguardava l’interpretazione delle norme che, da un canto, fissano la durata massima del procedimento di mediazione in tre mesi e, dall’altro, prevedono una serie di esenzioni o riduzioni da tributi finalizzati a incentivare l’utilizzo del percorso conciliativo.
Il parere fornisce una soluzione condivisibile in quanto il termine posto al procedimento di mediazione è funzionale alla sola procedibilità della domanda giudiziale quando la mediazione è prevista come condizione obbligatoria preventiva (ex lege) ovvero successiva (jussu judicis). Ciò significa che il superamento del termine non incide sulla mediazione e sui suoi esiti e, pertanto, le esenzioni tributarie previste (articolo 17 Dlgs 28/2010) trovano applicazione anche in questi casi.
Secondo l’Agenzia dell’Entrate, l’Ufficio «dovrà esclusivamente accertare che sia stato concluso ed accettato l’accordo tra le parti, con la sottoscrizione del mediatore». E’ evidente che la conclusione appare eccessivamente sintetica in quanto sembra riferirsi soltanto all’ipotesi in cui la mediazione si concluda con esito positivo. Tuttavia, il senso è chiaro in quanto nel parere ci si riferisce espressamente alla conclusione del procedimento di mediazione con l’accordo in quanto in tal caso sono previste esenzioni specifiche oltre quelle previste per il procedimento di mediazione per sé considerato. Quanto alla verifica formale da effettuare appare chiaro che l’Agenzia delle entrate intende precisare che occorrerà verificare che il verbale di mediazione sia stato firmato dalle parti e dal mediatore (e, in caso di accordo, che lo stesso acceda ad un verbale di mediazione).
Il riferimento alle esenzioni tributarie di cui al parere in questione sembrerebbe riferirsi alle sole esenzioni previste dall’articolo 17 del Dlgs 28/2010 («Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura»; «Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente»). Invero, la ratio del termine di durata del procedimento di mediazione sopra chiarita, consente di ritenere operante per le mediazioni che si concludano oltre quel limite temporale anche il credito di imposta sulle indennità versate dalle parti. Agevolazione della quale peraltro non è possibile godere persistendo la mancanza del decreto interministeriale attuativo con il relativo stanziamento di fondi (mentre per la negoziazione assistita si veda il Dm 23 dicembre 2015).