Tel. 06 62280464 – 06 45653549

Riportiamo una riflessione del magistrato Moriconi in tema di responsabilità medico-sanitaria.

“La riflessione che segue attiene alla riforma (ormai in dirittura di arrivo) attinente alla materia della responsabilità medico-sanitaria (c.d. Gelli, non bene augurante se in nomine omen) In particolare, ed in sintesi, per quanto qui interessa, la riforma prevede il venir meno della materia del qua da quelle per le quali ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28/2010 è obbligatorio il previo esperimento della mediazione.

Si è pensato da parte dei promotori della riforma che in luogo della mediazione, evidentemente ritenuta poco efficace, sia più utile l’esperimento obbligatorio dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 bis cpc, destinato a diventare condizione di procedibilità di qualsiasi domanda giudiziale in subiecta materia.

Nel Paese Italia (non parlo degli altri, perché è già difficile conoscere bene le cose del Nostro) accade un fatto curioso: c’è una vistosa crasi fra chi sa le norme utili  e chi scrive le leggi inutili.

Premessa pertinente al caso in esame.

Che non deve stupire, perché tutto, nell’insieme, in qualche modo si collega e interagisce.

Se il merito nel Paese conta poco, è naturale conseguenza che non sono le persone competenti ad occuparsi di intervenire con la creazione di regole che valendo a livello nazionale richiederebbero per ogni materia non solo la preparazione di base, che di regola non manca nei tecnici che collaborano con il personale politico, ma molto di più, un profondo e vasto know-how Mancando il quale, gli interventi normativi, come quello in esame, sono pura apparenza, proclami e frecce nel vento, scatole cinesi che si rivelano in breve tempo del tutto inutili Con dispendio di energie e tempi invece dei frutti virtuosi se si fosse davvero compreso e conosciuto ciò su cui si andava ad intervenire.

La storia recente italiana è ricca ed intensa di queste vicende.

Un governo di alcuni anni fa impiegò tutti gli sforzi possibili, provocando un scontro fra guelfi e ghibellini, come accade sempre nel nostro Paese, per riformare il Consiglio Superiore della Magistratura afflitto come tutti sanno da un totalizzante e implacabile correntismo. Alla fine la riforma (costituzionale !) andò in porto grazie alla maggioranza bulgara di cui godeva quel Governo, ma fu una riforma inutile, in quanto non ben mirata.

E’ successa la stessa cosa con la negoziazione assistita, istituto imbelle, che come un malato terminale, il Governo non può non sostenere essendo una sua creatura.

E venivamo al tema.

Perché la sottrazione alla mediazione della materia della responsabilità medico-sanitaria e la previsione dell’obbligatorio previo esperimento giudiziale dell’accertamento tecnico preventivo in funzione di conciliazione (art. 696 bis) è fallimentare ?

I motivi sono plurimi e penso che dopo aver letto quanto segue, sarà del tutto evidente.

Peccato che chi legge queste riflessioni, e imparerà qualcosa, non appartiene a coloro che fanno le leggi cioè ai politici (che di regola quando vanno ai convegni fanno interventi spot, generici e di nessuna efficacia concreta, per poi andar subito via senza ascoltare, cosicché quando escono ne sanno quanto prima, cioè poco)

1) L’accordo in questa materia è difficile e non dipende dallo strumento, che sia la mediazione o l’art.696 bis. E’ strabico chi non vede questo. La difficoltà sta nel fatto che nonostante da anni c’è chi, come lo scrivente, lo segnala in ogni occasione, finché non si scrive nella legge (e precisamente nella 28/2010) che, salva la responsabilità penale,  non c’è danno erariale a carico di chi la rappresenta, per l’accordo della P.A., che in questo ambito è costituita da ospedali, usl e soggetti pubblici in genere. Il rappresentante infatti oggi teme la Corte dei Conti ed il danno erariale e preferisce la sentenza, anche se è peggiorativa dell’accordo.

2) Il C.T.U. viene pagato per la relazione scritta che deposita al giudice. La legge ed i relativi decreti ministeriali parlano di relazione scritta e stabiliscono in relazione a ciò i compensi dell’ausiliario del giudice. Se non c’è la relazione il giudice tiene la borsa stretta perché non ha un parametro (che NON esiste) per la liquidazione del compenso al consulente. L’art. 696 bis d’altra parte prescrive che il consulente non deposita la relazione se promuove l’accordo, ergo i consulenti del 696 bis in questa complessa materia che richiede molto lavoro e adeguato compenso, non promuovono gli accordi anche se nessuno lo dice apertamente. Questo naturalmente in via generale.

3) Chi scrive ha pubblicato (anche sul web) svariati provvedimenti di rigetto del 696 bis sanitario, questo perché si tratta di azioni estremamente delicate, ampie e irte di problematiche di fatto e di diritto (si pensi ad esempio alle esoteriche tematiche della chance; come pure alla frequente plurisoggettività passiva dell’azione di danno) che mal si attagliano all’oggetto del ricorso 696 bis che è precisamente quello di demandare ad un consulente un accertamento e non fare il giudice, che è un’altra cosa.

4) Per l’utente il 696 bis in questa materia è una illusione. Non si raggiunge l’accordo e di regola nella causa che segue, per le ragioni più varie (oggettive e soggettive) si deve ripetere la consulenza, fatta e pagata.

5) Pagata da chi ? L’art. 696 bis è ineluttabilmente e ovviamente a carico esclusivo, e non solidale, del ricorrente.

Penso che basti”.