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NON È PERENTORIO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE.

Se il tentativo di mediazione obbligatoria viene esperito oltre il termine stabilito dal Giudice, la procedura conciliativa non risulta invalidata e, di conseguenza, non si determina l’improcedibilità di giudizio.

“Tale situazione – commenta nell’ordinanza il Giudice estensore del Tribunale di Milano, dott.ssa Valentina Boroni- consente di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n. 28, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento”. Il termine stesso dei 15 giorni non possiede, quindi, natura perentoria e permane, dunque, la condizione di procedibilità.

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