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Nuova istanza di mediazione se la parte non si presenta personalmente.

Il Giudice di Mantova, con l’ordinanza del 2 maggio scorso, ha disposto che la parte più diligente provvedesse al deposito di una nuova domanda di mediazione, perché il chiamato si era presentato al primo incontro solo a mezzo del suo legale. Le parti e i propri difensori, chiarisce il Giudice, sono due figure distinte e devono congiuntamente partecipare al primo incontro e a quelli successivi; pena: l’improcedibilità della domanda.

Tribunale di Modena, ordinanza 2.5.2016

TRIBUNALE DI MODENA

Sezione II civile

Il Giudice Istruttore

sciogliendo la riserva assunta, rileva quanto segue:

In diritto, dispone, anzitutto, l’art. 8, 1° comma, d.lg. n. 28/2010 (come modificato dall’art. 84 del

d.l. n. 69 del 2013), che: “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le

parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle

parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.

Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla

possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”.

La norma ha anzitutto introdotto l’assistenza obbligatoria della parte nel procedimento di

mediazione (in precedenza non prevista), introducendo poi una sorta di incontro preliminare

avente finalità lato sensu informativa, nel corso del quale il mediatore “chiarisce alle parti la funzione

e le modalità di svolgimento della mediazione”.

Dalla disposizione testé richiamata, che univocamente richiama un “primo incontro” (delle parti),

emerge trasparente che la condizione di procedibilità in discorso si considera avverata, anzitutto,

laddove si sia svolto un primo incontro (seppur conclusosi senza accordo);

ovvero, in altre parole, che le parti si siano fisicamente incontrate alla presenza del mediatore (e

con l’assistenza dei rispettivi avvocati).

Né potrebbe qualificarsi per tale un incontro meramente cartaceo, ovvero, quello ipotizzabile in

presenza di missive, telegrammi o fax inviati dalle parti (renitenti alla comparizione personale)

direttamente al mediatore o alla sede dell’organismo. In tal caso è stato, giustamente, escluso

l’avveramento della condizione di procedibilità della domanda (Trib. Roma 29 settembre 2014,

in Dir. Giust., 2014).

In secundis, poi, stando sempre al tenore letterale del disposto normativo, all’incontro col

mediatore devono partecipare le parti personalmente (per quanto sempre assistite dall’avvocato).

Trasparente è la previsione dettata dal comma 1° dell’art. 8 che, lessicalmente, scinde la presenza

della parte (personalmente) da quella del difensore per la partecipazione agli incontri di

mediazione. Entrambi devono congiuntamente partecipare al primo incontro ed a quelli successivi

(“le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”).

Non avrebbe d’altro canto senso logico prevedere l’attività informativa che il mediatore è tenuto

ad esplicare in sede di primo incontro se non in un’ottica informativa a beneficio della parte

personalmente comparsa. Posto che il difensore, in quanto mediatore di diritto e titolare degli

obblighi informativi ex art. 4, comma 3, nei confronti del cliente, non abbisogna di informazione su

funzione e modalità di svolgimento della mediazione.

Premesso ciò, nell’ottica di garantire lo “svolgimento della mediazione” e considerare attuata la

condizione di procedibilità della domanda, appare indispensabile che al primo incontro innanzi al

mediatore siano presenti le parti personalmente assistite dal difensore, non essendo sufficiente che

compaia unicamente il difensore, nella veste di delegato della parte (Trib. Bologna 5 giugno 2014,

inwww.Giuraemilia.it.).

Laddove non tutte le parti siano presenti, sarà onere del mediatore aggiornare l’incontro

invitandole a comparire personalmente.

In taluni precedenti giurisprudenziali si legge l’affermazione secondo cui la partecipazione in

mediazione costituisce attività personalissima che la parte non può delegare al difensore, pena

pronunzia di improcedibilità della domanda, non ritenendosi in tal caso espletata la procedura

compositiva e di conseguenza assolta la condizione di procedibilità (Trib. Vasto 9 marzo 2015,

in Dir giust.; Trib. Pavia 9 marzo 2015, in www.Altalex).

Premesso ciò, per la necessaria partecipazione personale delle parti agli effetti del soddisfacimento

della condizione di procedibilità, si sta orientando, in modo sempre più convinto, la prassi

giurisprudenziale dell’ultimo anno, inaugurata dal Tribunale di Firenze (Trib. Firenze 19 marzo

2014, in Giustizia civile com., 2014, con nota adesiva di MASONI, La nuova mediazione delegata, dove

eravamo rimasti?; in Giur. it., 2015, 639, con nota di BENIGNI, La condizione di procedibilità nella

mediazione disposta d’ufficio dal giudice; Trib. Firenze 26 novembre 2014, in Adrintesa.it.;

in www.mondoadr.it; Trib. Pavia 9 marzo 2015).

Tenuto conto che, nella specie, innanzi al mediatore, come si legge nel verbale negativo depositato

in atti, è comparso l’avv. M., unitamente al sig. F. G., mentre per il convenuto è comparsa

(unicamente) l’avv. A. per il chiamato in mediazione con delega e, pertanto, non anche

quest’ultima personalmente, devesi disporre un nuovo incontro di mediazione, non essendo allo

stato integrata la condizione di procedibilità della domanda,

P.Q.M.

dispone che la parte più diligente depositi nuova istanza di mediazione innanzi all’organismo di

mediazione nei quindici giorni successivi alla comunicazione di questo provvedimento.

Rimette le parti avanti a sé per discussione all’udienza del 13 gennaio 2017 h. 10,00.

Modena, 2 maggio 2016

Si comunichi

Il G.I. Dott. R. Masoni