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Il giudice Moriconi si pronuncia in merito ad una controversia in ambito medico e sanitario, condannando assicurazione, casa di cura e medico al risarcimento della parte attrice. Dopo l’avvio della causa, il dott. Moriconi ordinava la mediazione, dichiarando che: “l’alternativa all’accordo è che l’esito del giudizio possa, per ciascuna delle parti, essere diverso e peggiore di quello ambito, circostanza questa niente affatto anomala ma insita nella natura stessa della giurisdizione”. E nell’ipotesi che taluna delle parti non si fosse mostrata disponibile ad aderire all’accordo, ne richiedeva l’esposizione delle motivazioni a verbale. Alla mediazione partecipava solo l’attore ed il medico, mentre la casa di Cura e l’assicurazione, di cui risultava la rituale comunicazione delle convocazioni, non comparivano. Il Giudice, con la sentenza del 23/06/2016, definisce grave la condotta degli assenti e li condanna a prescindere dall’esito del giudizio (art. 8 co. IV° bis decr. lgsl.28/2010). Trattandosi di intervento chirurgico errato, così come evidenziato dalla perizia del CTU incaricato, applica le tabelle di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi delle disposizioni in tema di RCA (cfr. art.3 comma terzo d.l.13.09.2012 n° 158 convertito dalla L. 189/2012) per le micropermanenti. Chiarisce, inoltre, che “la notifica a luogo di lavoro, dove il destinatario presti servizio non necessariamente giornaliero –come nel caso del medico- è del tutto legittima e regolare non essendo previsto dalla legge che la notifica debba essere prioritariamente tentata presso l’abitazione”.

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