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Con l’Ordinanza del Giudice di Pace di Caserta del 24/03/2016, il dott. Alfonso Di Nuzzo richiama la sentenza della Cassazione, sez. III del 3 dicembre 2015 n. 24629, secondo cui, attraverso il “meccanismo della mediazione”, il processo diventa la extrema ratio, ovvero l’ultima possibilità da prendere in considerazione, dopo che le altre sono risultate precluse. La sopracitata ordinanza chiarisce, inoltre, che

“(…) L’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. (…) È l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa osteggiata dal legislatore. È dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga”.

A questo proposito, il Giudice di Pace ordina all’opponente Condominio di attivare, entro il termine di quindici giorni, una procedura di mediazione nei confronti della parte opposta, affidandosi ad un organismo di mediazione, pubblico o privato

“purché regolarmente iscritto (…) e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa subordinata alla previa richiesta congiunta di tutte le parti (…)”.

Inoltre, il Giudice Di Nuzzo dispone che il mediatore debba formulare comunque una proposta di conciliazione, anche senza una richiesta congiunta delle parti.

La sentenza completa

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