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MEDIAZIONE ANCHE PER LE DOMANDE CUMULATE INEDITE, OSSIA QUELLE CHE SI AGGIUNGONO AD UNA DOMANDA PRINCIPALE CHE È GIÀ STATA SOTTOPOSTA A MEDIAZIONE.

La mediazione è condizione di procedibilità anche per le domande cumulate, fatte valere nel corso del processo dal convenuto, dal terzo chiamato in causa o dallo stesso attore sotto forma di reconventio reconventionis. Nel caso in cui la domanda si venga ad aggiungere ad una domanda principale, che è già stata sottoposta a mediazione, va disposta la conciliazione per tutte le domande, estendendosi a tutte le questioni oggetto di lite. Ha così disposto il Giudice Massimo Vaccari nell’Ordinanza del 18/12/2015, per il caso in cui gli attori, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, chiamavano in giudizio l’Azienda sanitaria per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito delle gravissime lesioni subite dal loro figlio quale effetto della somministrazione allo stesso di alcuni vaccini. La convenuta chiedeva al Giudice, ottenendola, l’autorizzazione a chiamare in causa la propria Compagnia di assicurazione (per essere da essa manlevata di quanto fosse eventualmente condannata a corrispondere agli attori). La Compagnia di assicurazione, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via pregiudiziale di rito, l’improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione. Con comparsa intervenivano poi nel giudizio anche i nonni materni e paterni del piccolo, svolgendo nei confronti della convenuta domanda di risarcimento dei danni alla persona (che assumevano di aver subito a seguito del predetto fatto illecito).

Tribunale di Verona, ordinanza 18.12.2015

Testo integrale:

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE III CIVILE
Ordinanza 18 dicembre 2015
Il giudice dott. Massimo Vaccari

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa tra X e Y con l’avv. S. P.

contro

AZIENDA ULSS … DI V. con l’avv. A. A.

con la chiamata in causa di

Assicuratori Z. con l’avv. L. L.

e con l’intervento in causa di

G. e L. di P. ed altri tre con gli avv.ti F. e S. A.

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 26.11.2015;
Rilevato che
gli attori, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori A, B e C. hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale l’Azienda U.L.S.S. di V. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito delle gravissime lesioni subite dal piccolo V. di P., quale effetto della somministrazione allo stesso dei vaccini esavalente e antipneumococco;
la convenuta ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per essere da essa manlevata di quanto fosse eventualmente condannata a corrispondere agli attori;
per consentire la citazione della stessa la udienza di prima comparizione delle parti è stata differita a quella del 26.11;
la terza chiamata, Assicuratori Z., si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 25.11, eccependo, in via pregiudiziale di rito, la improponibilità (rectius improcedibilità) della domanda attorea, per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
con comparsa depositata in data 25.11.2015 sono intervenuti nel giudizio i nonni materni e paterni del piccolo D. P. svolgendo nei confronti della convenuta domanda di risarcimento dei danni alla persona che hanno assunto di aver subito a seguito del predetto fatto illecito;
sia la controversia tra attori e convenuti che quella tra convenuta e terza chiamata rientrano tra quelle soggette a mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, atteso che la prima attiene ad una fattispecie di responsabilità sanitaria mentre la seconda si fonda su un contratto assicurativo;
sul punto è opportuno chiarire che è alquanto controverso, sia in dottrina che in giurisprudenza, se la norma succitata trovi applicazione anche nei processi oggettivamente e soggettivamene complessi, come quello di specie, e quindi se la mediazione sia condizione di procedibilità anche delle domande fatte valere nel corso del processo dal convenuto, dai terzi intervenienti volontari o su chiamata e pure dallo stesso attore, sotto forma di reconventio reconventionis;
peraltro i maggiori dubbi riguardano il caso in cui la domanda cumulata sia inedita, ossia si venga ad aggiungersi ad una domanda principale che è già stata sottoposta a mediazione;
per contro, qualora non si sia svolto un tentativo di conciliazione rispetto alla domanda principale, come è accaduto nel caso di specie, non si vedono ragioni per non estendere la mediazione a tutte le domande ad essa cumulate che vi siano soggette e quindi, con riguardo al caso di specie, sia alla domanda attorea che a quella della convenuta nei confronti della terza chiamata, che a quella risarcitoria avanzata dai terzi intervenuti, la quale, va evidenziato, si fonda sul medesimo titolo di quella degli attori;
l’esame dell’eccezione di inammissibilità del loro intervento che è stata sollevata dalla convenuta va riservata al prosieguo;
infine va disatteso il rilievo di tardività dell’eccezione e del rilievo officioso di improcedibilità delle domande tutte, svolto dalla difesa degli attori in quanto si fonda sull’erroneo assunto che la prima udienza di comparizione si fosse conclusa alla precedente udienza del 4 giugno 2015;
in realtà tale udienza fu rinviata proprio per consentire la chiamata del terzo Assicuratori Lloyd’s e pertanto la prima udienza di comparizione si è tenuta il 26.11 e prima di essa si sono costituiti i terzi intervenuti cosicché risulta tempestivo anche il rilievo della mancanza della condizione di procedibilità del loro intervento;

P.Q.M

Assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare l’istanza di mediazione rispetto a tutte le domande svolte in causa e rinvia la causa all’udienza del 26 maggio 2016 h.09.30.

Verona, 18.12.2015

Il Giudice