Tel. 06 62280464 – 06 45653549

Compilazione imprecisa e parziale dell’istanza di mediazione.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Dott.ssa Luciana Breggia, rigetta l’istanza di omologazione del verbale di accordo in mediazione, rilevando mancanze e imprecisioni nel modulo di istanza di mediazione, in particolare nella sezione relativa all’oggetto della controversia e in quella riguardante la materia del contendere.

 

Trib. di: Firenze – Ordinanza del: 02-07-2015 – Giudice: Luciana Breggia
v.g. 3729/14
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Volontaria Giurisdizione
Il Presidente della Seconda Sezione Civile,
letta l’istanza depositata il 3.4.15 dal sig. S.S. domiciliato a Firenze, Via ….. n. 23, presso lo studio dell’Avv. AP;
Rilevato che con provvedimento del 18.5.2015 il Presidente disponeva quanto segue:
“… Esaminato l’accordo di cui al verbale di mediazione del 2.4.2015 svoltasi dinanzi all’Organismo di mediazione
Servizio Conciliazione CCIAA di Firenze iscritto al n. 4 del registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero
della Giustizia;
Rilevato che l’accordo è stato sottoscritto dal mediatore Avv. C.M. nonché dalle parti, sig. G.S. e sig. S.S.;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 28/2010, per procedere all’omologazione dell’accordo è necessario
accertarne la regolarità formale e la conformità “all’ordine pubblico o a norme imperative”;
Rilevato che nel verbale manca totalmente l’indicazione del titolo posto a base dell’accordo sulla cosiddetta
“liquidazione del debito di S.S. verso G.S.”;
Ritenuto pertanto che, data la natura del tutto astratta e non titolata dell’accordo, non è possibile accertare i
presupposti di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 28/2010 richiesti per l’omologazione dell’accordo e in particolare verificare
se questo sia conforme all’ordine pubblico o a norme imperative;
Ritenuto in definitiva che il verbale è stato redatto in forma allo stato non omologabile, salva l’integrazione da parte
dell’istante delle informazioni mancanti anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione
nonché della dichiarazione di adesione della controparte;
PQM
Respinge allo stato la richiesta di omologazione ex art. 12 D.lgs. 28/2010 salva l’integrazione da parte dell’istante
delle informazioni mancanti anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione nonché della
dichiarazione di adesione della controparte;”
Rilevato che con successiva ordinanza del 18.5.2015 si disponeva la comunicazione del provvedimento interlocutorio
al ricorrente, risultando effettuata la comunicazione solo all’Organismo di mediazione; rilevato che la parte
ricorrente ha depositato il 23.6.2015 copia della richiesta congiunta di mediazione, presentata da S.S. e G. S.;
rilevato che nel modulo di tale richiesta, nella sezione 3 relativa all’“oggetto della controversia e ragioni delle
rispettive pretese”, vi è l’indicazione: “liquidazione del debito di SS, verso SG”;
che nella sezione 2, relativa alla “materia del contendere” con invito a barrare varie indicazioni (condominio, diritti
reali, etc.), risulta barrato il quadratino relativo ad uno spazio bianco privo di ogni dicitura;
che, pertanto, in base agli atti del procedimento di omologazione continua ad essere del tutto sconosciuto il titolo
sottostante all’accordo raggiunto in sede mediativa, accordo peraltro complesso e articolato, con previsione
addirittura della possibile vendita di un immobile, con diritto di prelazione a favore del creditore o impiego del
prezzo per il saldo del residuo debito del sig. S. nei confronti del sig. S.;
che la radicale mancanza di ogni indicazione circa la causa delle pretese creditorie rende impossibile verificare la
conformità dell’accordo all’ordine pubblico o a norme imperative;
che d’altronde, pur tenendo conto delle caratteristiche di riservatezza tipiche della mediazione (v. artt. 9 e 10 d.lgs.
cit.), è evidente che ai fini dell’omologazione ex art. 12 d.lgs. n. 28/2010 è necessario mettere il giudice in grado di
2
effettuare le valutazioni di sua competenza con la sintetica indicazione del titolo sottostante alle pretese
creditorie, mentre, nel caso di specie, l’indicazione dell’oggetto della controversia come ‘’liquidazione del debito’’
è puramente astratta e non consente le predette valutazioni;
che l’Organismo di mediazione, pur invitato all’eventuale integrazione degli atti con l’ordinanza interlocutoria del
18.5.2015, non ha ritenuto di depositare alcun documento;
che ai sensi dell’art. 13 d.m. n. 180/2010 deve disporsi l’invio del presente provvedimento di rigetto anche
all’Organismo di mediazione, Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze e al responsabile del
predetto Organismo;
P.Q.M.
1. rigetta l’istanza di omologazione ex art. 12 d. lgs. n. 28/2010;
2. manda alla cancelleria di inviare copia del presente provvedimento di rigetto anche al responsabile dell’Organismo
di mediazione, Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, nonché al responsabile del predetto
Organismo.

Si comunichi.
Firenze 2. 7.2015
Il Presidente
Luciana Breggia