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Il Giudice Marzocchi del Tribunale di Pavia, nella sentenza del 14 ottobre u.s., ribadisce che la mediazione delegata non è soggetta ad un termine perentorio, bensì ordinatorio: le parti sono libere di attivare la procedura di mediazione anche in un momento successivo a quello stabilito, purché precedente all’udienza fissata. Nella stessa sentenza chiarisce, a fronte della contestazione avanzata dall’avversario processuale, in merito alla mancanza dell’oggetto della controversia, come lo stesso possa essere ricavato non solo dal modulo di avvio ma anche attraverso i documenti allegati e, soprattutto, dall’esposizione orale delle parti durante l’incontro di mediazione.

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