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Il tribunale di Firenze, nella persona del dott. Riccardo Guida, condanna al pagamento del contributo unificato l’istituto bancario che non partecipa al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.

ORDINANZA TRIBUNALE FIRENZE 3.6.15 – DR. GUIDA

Testo integrale:

Verbale di prima udienza n. cronol. XXX/2015 del 03/06/2015

RG n. XXX/2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Verbale della causa n.r.g. XXX/2015

tra

XXXXXXXX Attrice

e

Banco XXXXXXXX Convenuta

Oggi 3 giugno 2015, innanzi al Giudice dott. Riccardo Guida, sono comparsi:

Per XXXXXXXXX l’avv. Katia Ventura, oggi sostituito dall’avv. Sabatino Iovino il quale deposita l’originale dell’atto di citazione notificato.

Per Banco XXXXXXX l’avv. XXXXXX

L’avv. Iovino contesta il contenuto della comparsa di costituzione e risposta e chiede la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.

Il Giudice rilevato che dal verbale di mediazione risulta che il Banco XXXXX non ha partecipato al procedimento di mediazione; senza giustificato motivo;

visto l’art. 8 comma 4 bis D. Lvo n. 28/2010 (e successive modificazioni);

 condanna

 il Banco XXXXX al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di uno somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando in cancelleria per quanto di competenza;

assegna alle parti i termini ex art. 183 VI comma, numeri 1, 2 e 3 c.p.c.

rinvia la causa all’udienza del 09/03/2016, ore 12.15, per provvedere sulle richieste istruttorie.

Il Giudice

dott. Riccardo Guida