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Il Giudice capitolino, Dott. Luigi Cavallo, nella sentenza n. 1094/2022 del 24/01/2022 (RG n. 37517/2019), ha chiarito alcuni aspetti relativi alla riservatezza del procedimento di mediazione e, nello specifico, alla produzione in giudizio della consulenza tecnica redatta in tale ambito stragiudiziale (cosiddetta CTM). Il fatto in questione nasce a seguito di opposizione da parte di un condominio avverso il decreto ingiuntivo notificato dall’ex amministratore, che richiedeva compensi e anticipazioni relativi al suo mandato. L’ex amministratore aveva prodotto in giudizio la CTM redatta in sede di mediazione, che dichiarava la regolarità contabile delle sue gestioni. Secondo il Giudice “La relazione redatta da un consulente tecnico nel corso di un procedimento di mediazione, che si concluda senza accordo, può essere prodotta nel successivo giudizio ad opera di una delle parti, senza violare le regole sulla riservatezza, in virtù di un equilibrato contemperamento fra l’esigenza di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità ed utilità delle attività che si compiono nel corso e all’interno di tale procedimento (in questo senso Trib. Rom a 17 marzo 2014)”. Pare quindi evidente come le parti possano decidere di derogare al principio di riservatezza e stabilire che la CTM possa fare ingresso nell’eventuale successivo giudizio. Il Giudice ha aggiunto che “La consulenza risulta redatta sulla base della documentazione fornita anche dal condominio e che, a fronte dell’indagine compiuta e della metodologia seguita, la stessa merita di essere pienamente condivisa”.

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