L’oggetto del caso in esame è un sinistro avvenuto durante una partita di calcio tra amici, a causa di una involontaria gomitata da parte di un calciatore avversario, nella quale l’attore veniva colpito subendo un trauma al naso, nonché una frattura delle ossa proprie del naso con deviazione del setto nasale, motivo per cui veniva sottoposto a un intervento chirurgico. L’evento avveniva in un periodo di efficacia della sua polizza e nel corso di un’attività sportiva amatoriale e non competitiva, non rientrante quindi tra le cause di esclusione dell’indennizzo, stabilite nel contratto.
La parte convenuta è invece la società di assicurazioni con la quale l’attore aveva stipulato una polizza assicurativa.
In via istruttoria, si chiedeva di disporsi C.T.U. medico legale sulla persona dell’attore per l’esatta qualificazione e quantificazione delle lesioni e dei danni sofferti dallo stesso in conseguenza del sinistro.
In seguito, l’attore decideva di avvalersi di un procedimento di mediazione al fine di dirimere la controversia, ma la società assicurativa, giusta convocazione, non partecipava al procedimento.
In sede di giudizio, l’attore evidenziava come la convenuta nulla aveva versato prima della causa e reputava il comportamento tenuto dalla controparte ostruzionistico in sede di mediazione. Infine, in comparsa conclusionale, veniva richiamato l’art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010, il quale stabilisce che il Giudice può valutare la mancata partecipazione di una parte senza giustificato motivo alla procedura di mediazione come argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.
Di risposta, la compagnia assicurativa sosteneva che, proprio perché l’attore insisteva nella richiesta della rifusione delle spese per l’intervento non indennizzabile, non vi era stata alcuna partecipazione al procedimento di mediazione, reputato inutile, in considerazione delle ostinate richieste dell’assicurato.
Il Giudice invece reputava che la ritenuta inutilità dell’esperimento della mediazione obbligatoria non poteva essere un giustificato motivo per non parteciparvi, poiché “la mancata partecipazione può essere valutata ai fini della decisione sulle spese di lite”.
Per questi motivi il Tribunale di Pavia, in composizione monocratica:
1) condannava la società assicurativa a pagare all’attore la somma di 525,00, con interessi legali dal 26.11.2018 al saldo
2) condannava la società assicurativa a rifondere all’Avvocato di controparte le spese di lite, che liquidava in € 630,00 per compensi e in € 637,95 per esborsi (compresi quelli per la c.t.p.);
3) poneva definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. già liquidate in corso di causa.