Nel caso che andremo ad analizzare (Tribunale di Milano, sentenza n. 9599 del 31.12.2021) l’affittuaria opponente ha avviato la procedura di mediazione prima della scadenza del termine di quaranta giorni per la proposizione dell’opposizione, decorrente dalla notificazione del decreto ingiuntivo e ha poi depositato l’atto di citazione mentre il procedimento di mediazione era ancora in corso.
Di conseguenza, nessuna decadenza è maturata a suo carico.
L’opposta, pur ricevendo regolarmente la convocazione, non si è presentata all’incontro di mediazione e l’Organismo di mediazione ha fissato un nuovo incontro al fine di permetterne la partecipazione.
Nelle more del nuovo incontro, le parti si sono incontrate per concordare la restituzione dell’azienda e del relativo immobile nel quale l’attività commerciale veniva esercitata, ma la parte opposta ha notificato prima del nuovo incontro di mediazione l’altro decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta si è costituita in giudizio e ha dedotto, in rito, l’inammissibilità per tardività dell’opposizione proposta avverso il decreto, con conseguente passaggio in giudicato del medesimo, considerando la inidoneità della domanda di mediazione ad interrompere il termine di legge per la sua proposizione.
L’opposizione è stata però ritenuta ammissibile. Citando l’art. 5, comma 6, d. lgl. n. 28/2010, “Dal momento della comunicazione alle altre parti, [..] la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo II presso la segreteria dell’organismo”. La giurisprudenza di legittimità, formatasi in tema di domanda di equa riparazione del danno e di impugnativa di delibera condominiale, aveva già chiarito la natura degli effetti che la domanda di mediazione produce, che sono di tipo interruttivo e non sospensivo, in deroga al disposto dell’art. 2964 c.c. per Cass. n. 27551/2018, “La domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 impedisce, “per una sola volta”, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la decadenza dal diritto di agire per l’equa riparazione, potendo quest’ ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente “ex novo” dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo di mediazione” (v. Cass. n. 2273/2019, n. 27251/2018).
Il Tribunale di Milano, nel caso in esame, ha infine pronunciato:
- la revoca del decreto ingiuntivo in esame e condannato l’opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 10.827, 40, oltre IVA ed interessi moratori dalle singole scadenze al saldo;
- ha altresì rigettato l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo successivo e ha dichiarato quest’ultimo definitivamente esecutivo;
- ha dichiarato l’improponibilità delle domande di risoluzione contrattuale formulate in via riconvenzionale dall’opponente, essendo devolute agli arbitri.