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Il Ddl delega si apre con interventi sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie: mediazione e negoziazione assistita, con la finalità di incentivarli. Prevista l’adozione di un TU; l’aumento degli incentivi; l’estensione del gratuito patrocinio e l’ampliamento delle controversie per cui la mediazione è condizione di procedibilità

Inizia domani, mercoledì 20 ottobre, presso la Commissione giustizia della Camera l’esame del Ddl delega al Governo per l’Efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Il testo è stato già approvato dal Senato, con la fiducia, il 21 settembre scorso, con un emendamento governativo interamente sostitutivo del testo originario.
La delega costituita da un unico articolo dovrebbe dunque approdare velocemente in aula come confermato ieri a “NT + Diritto” dal Presidente della commissione Giustizia, il deputato M5S Mario Perantoni: “La riforma è inserita nel programma trimestrale dell’aula anche se non c’è ancora una data precisa ma sicuramente i tempi sono brevi e l’esame in commissione procederà speditamente”.
La norma fissa in un anno dall’entrata in vigore della legge il termine per l’esercizio della delega e delinea il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi valorizzando il ruolo del parere delle commissioni parlamentari (art. 1, commi 1-3). Il disegno di legge si apre con gli interventi sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie: mediazione e negoziazione assistita, con la finalità di incentivarli. È prevista l’adozione di un testo unico in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie; l’aumento degli incentivi fiscali; l’estensione anche a questi istituti del gratuito patrocinio. Inoltre, verrà ampliato l’ambito delle controversie per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorendo la partecipazione delle parti anche con modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale, potenziando la formazione e l’aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici. La delega inoltre interviene anche sull’arbitrato, con la finalità di rafforzare le garanzie di indipendenza degli arbitri nonché, in particolare, di disciplinare l’esecutività del lodo straniero e di consentire agli arbitri di adottare misure cautelari (art. 1, comma 15).

Ma andiamo per ordine seguendo il Dossier della Camera.
LA MEDIAZIONE
La lettera a) del comma 4 riordina e semplifica gli incentivi fiscali per i procedimenti stragiudiziali. In particolare, il Governo è delegato ad aumentare l’esenzione dall’imposta di registro nei procedimenti di mediazione: attualmente l’esenzione del verbale di accordo è entro il limite di 50.000 euro. La delega non determina espressamente la nuova soglia, tuttavia gli oneri della Relazione tecnica sono calibrati su 100.000 euro. Semplificata anche la procedura per la determinazione del credito d’imposta.
Previsti poi ulteriori crediti di imposta: il primo, commisurato al compenso dell’avvocato; il secondo commisurato al valore del contributo unificato.
Il gratuito patrocinio viene esteso alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, con un credito di imposta a favore degli organismi di mediazione. Da riformare anche le spese di avvio e le indennità spettanti agli organismi di mediazione.
Infine, la lettera a) prevede il monitoraggio della spesa prevedendo in caso di scostamenti l’incremento del contributo unificato.
La lettera b) delega il Governo ad adottare un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), escludendo l’istituto dell’arbitrato.
A partire dalla lettera c) il comma 4 dell’articolo 1 interviene sulla mediazione (comma 1-bis, dell’articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010) estendendone l’obbligatorietà alle controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, d’opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e subfornitura. Le parti dovranno essere necessariamente assistite da un difensore. Lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Secondo i dati del Ministero l’87,1% delle mediazioni ha riguardato i casi di obbligatorietà. Il 12% le materie in cui non è previsto il primo incontro come condizione di procedibilità; lo 0,9 è stato demandato dal giudice. L’accordo è stato raggiunto: nel 28% delle mediazioni obbligatorie; nel 15% delle mediazioni demandate dal giudice per improcedibilità.
Secondo la lettera d) del comma 4 il Governo dovrà individuare la parte tenuta a presentare la domanda di mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo per i quali la mediazione sia obbligatoria; la lettera e) mira a favorire la partecipazione effettiva delle parti e il reale confronto, disciplinando altresì le conseguenze della mancata partecipazione. Al riguardo, la lettera f) stabilisce che la possibilità di delegare la partecipazione agli incontri ad altri soggetti venga limitata all’impossibilità di partecipazione personale per giustificati motivi.
La lettera g) interviene sulla responsabilità contabile dei rappresentanti delle Pa. La lettera h) riguarda le controversie in materia di condominio: l’amministratore sarà legittimato ad attivare, aderire, partecipare ai procedimenti di mediazione. L’accordo o la proposta sono approvati dall’assemblea con le maggioranze previste dall’art. 1136 del codice civile. La lettera i) : la relazione dell’esperto intervenuto nella fase di mediazione può essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice, previo accordo delle parti al momento della nomina dell’esperto stesso. La lettera l) aumenta la durata della formazione e prevede nuovi criteri per l’accreditamento dei formatori (prevista l’abilitazione all’attività di mediatore per chi non ha la laurea nelle discipline giuridiche previa adeguata formazione).
La lettera m) potenzia i requisiti di qualità e trasparenza intervenendo, tra l’altro, sui criteri per la determinazione dei requisiti di serietà ed efficienza per l’accreditamento degli organismi di mediazione e dei mediatori. La lettera n) riforma i criteri posti a base della valutazione dell’idoneità e degli obblighi del responsabile dell’organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile scientifico dell’ente di formazione.
La lettera o) valorizza e incentiva la mediazione demandata dal giudice. Mentre la lettera p) prevede che, previo accordo delle parti, la mediazione possa essere svolta anche con modalità telematica e collegamenti da remoto.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Le successive lettere dell’articolo 1 comma 4 del disegno di legge attengono alla riforma delle procedure di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata dall’articolo 2 del decreto-legge n. 132 del 2014.
In particolare, la lettera q) prevede che il Governo debba consentire la negoziazione assistita anche per le controversie individuali di lavoro (di cui all’art. 409 c.p.c.), senza che la stessa costituisca una condizione di procedibilità. In tali casi, le parti dovranno essere assistite dal proprio avvocato e, ove lo ritengano, anche dai consulenti del lavoro.
La disposizione di delega fa salve le ulteriori modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva (ex art. 412-ter c.p.c.): la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita è quindi aggiunta alle modalità già previste per la risoluzione stragiudiziale.
Il Governo dovrà semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo l’utilizzazione di un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense, salva la possibilità per le parti di utilizzare un modello diverso (lettera r) ).
In base alle lettere s) e t), il Governo dovrà consentire una attività di istruzione stragiudiziale. La lettera s), in particolare, mira a consentire nell’ambito della negoziazione assistita l’acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti.
La lettera t), disciplina l’istruzione stragiudiziale, introducendo anche sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali.
La lettera u) detta principi e criteri direttivi per riformare le procedure di negoziazione assistita volte alla soluzione delle controversie in materia di separazione dei coniugi.
Viene previsto che gli accordi raggiunti possano determinare anche trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori. Un intervento proposto dalla Commissione Luiso che ha ricordato come la questione sia controversa nella giurisprudenza di merito.
Altro intervento mira a prevedere che il giudizio di congruità della cosiddetta una tantum divorzile sia effettuato dagli avvocati che assistono le parti nella negoziazione, con la certificazione dell’accordo raggiunto. Gli accordi di negoziazione assistita saranno conservati presso i Consigli dell’Ordine degli avvocati. Per rendere cogente l’obbligo di trasmissione viene prevista una sanzione amministrativa (da 2.000 a 10.000 euro) i legali inadempienti.

fonte: “Il Sole 24 ore” |  Francesco Machina Grifeo