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Contratti assicurativi, bancari e finanziari e assoggettabilità al tentativo obbligatorio di conciliazione, focus giurisprudenziale sulla fattispecie del leasing


CONTROVERSIE: I CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI

Sottoposte al previo obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione sono anche le controversie in materia di “contratti assicurativi, bancari e finanziari” (art. 5, comma 1–bis, del D.lgs. n. 28 del 2010).

Come già osservato in questa rubrica, trattasi di tipologie contrattuali che, oltre a sottendere rapporti duraturi tra le parti, e dunque necessità analoghe e comuni ad altre fattispecie soggette al rito della mediazione, conoscono una diffusione di massa tale da costituire una parte non
irrilevante del contenzioso.

Ciò che caratterizza ed accomuna tali liti, è l’elemento della serialità che di regola involge pretese di modesta entità, per le quali prevale comunque un interesse ad una pronta soluzione in grado di svincolarsi dalla rigida contrapposizione fondata sul binomio ragione o torto.

Come la dottrina ha posto in risalto, nelle liti seriali si annidano tuttavia insidie che possono rappresentare un serio ostacolo per il decollo della mediazione: esse sono costituite tanto da “controspinte” all’accordo indotte dal timore degli operatori di settore di creare insidiosi precedenti negoziali, quanto dalla stessa preoccupazione dei vertici apicali di assumere il peso di scelte e connesse responsabilità decisionali a fronte della stipulazione di accordi di dubbia convenienza.

FOCUS GIURISPRUDENZIALE, la fattispecie del leasing

Tribunale di Milano, Sezione VI civile, sentenza 17 febbraio 2021, n. 1411

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Contratti “bancari e finanziari” – Controversia in materia di leasing finanziario – Assoggettabilità al tentativo obbligatorio di conciliazione – Esclusione

In tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al T.U.F. (D.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare.
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Tribunale di Milano, Sezione VI civile, sentenza 4 novembre 2020, n. 6925

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Contratti “bancari e finanziari” – Locazione finanziaria immobiliare – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Esclusione – Fondamento

In tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al T.U.F. (D.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto (Nel caso di specie, relativo ad un’azione di rilascio di un bene immobile, quale effetto dell’intervenuta scadenza naturale del contratto di locazione finanziaria, il giudice adito, in applicazione dell’enunciato principio, ha ritenuto infondata l’eccezione sollevata da parte della convenuta società di improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria).
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Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 22 novembre 2019, n. 30520

Procedimento civile – Mediazione obbligatoria – Controversie soggette – Materie – Contratti “bancari e finanziari” – Controversia relativa a leasing immobiliare – Assoggettabilità al previsto tentativo obbligatorio di conciliazione a pena di improcedibilità della domanda – Necessità – Esclusione – Fondamento

In tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al T.U.F. (D.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto.
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Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 31 maggio 2019, n. 14904

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Materie – Riferimento ai contratti bancari e finanziari – Significato – Estensione al leasing immobiliare stipulato con istituto di credito – Esclusione

In tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice
civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto.
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Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 12 giugno 2018, n. 15200

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Materie – Riferimento ai contratti bancari e finanziari – Significato – Estensione al leasing immobiliare stipulato con istituto di credito – Esclusione

In tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice
civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto.
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Fonte: Norme&Tributi Plus Diritto | di Federico Ciaccafava