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Con la sentenza n. 8473 del 27/03/2019 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, per la partecipazione ad un procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal proprio difensore, e che le stesse parti possano farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, che potrebbe anche coincidere con lo stesso difensore. Inoltre, la Corte ha chiarito che non vi è alcuna previsione normativa che impedisca alla parte di delegare un terzo conferendogli “tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione con il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto ovvero deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia”. Quindi né la procura generale alle liti autenticata dal notaio, né la procura generale alle liti autenticata dal difensore sembrano possedere i requisiti richiesti dalla Corte di Cassazione, che stabilisce che il terzo sostituito debba possedere una procura speciale sostanziale, in assenza della quale il giudizio verrebbe dichiarato improcedibile. A seguito della sentenza sopra citata e alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali, in tema di mediazione obbligatoria e di assolvimento della condizione di procedibilità, nel caso in cui le parti non possano partecipare personalmente agli incontri di mediazione, possono farsi sostituire da un soggetto terzo, esclusivamente mediante il conferimento di procura speciale sostanziale; in caso contrario, il Giudice dichiarerà l’improcedibilità del giudizio.