SUPERBONUS 110%: BASTA LA CILA PER AVVIARE I LAVORI

Lo scorso 31 maggio il Consiglio dei ministri ha approvato con decreto legge n. 77/2021, in vigore dal 1° giugno, una serie di semplificazioni, tra cui quella che riguarda il Superbonus. Il decreto modifica l’art. 119 del DL 34/2020 (Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020.

Il 110% viene quindi equiparato al bonus facciate, consentendo l’allargamento della platea dei beneficiari ed eliminando le barriere che ne hanno rallentato l’accesso. Salta quindi la doppia conformità e basta la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), che però dovrà possedere dei contenuti obbligatori.

Nello specifico il comma 13-ter dell’art. 119 viene sostituito e prevede che gli interventi di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, costituiscono “manutenzione straordinaria” e sono realizzabili mediante CILA. Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo (art. 9-bis, co. 1-bis, DPR 380/2001).

Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’art. 49 del DPR 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  1. Mancata presentazione della CILA
  2. Interventi realizzati in difformità dalla CILA
  3. Assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio
  4. Non corrispondenza al vero delle attestazioni previste ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.