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Nella sentenza emessa il 29.12.2020 dal Tribunale di Livorno, il Giudice ha valutato la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria della parte chiamata come elemento di prova per confermare le ragioni della parte istante.
Il giudizio riguardava il mancato saldo degli oneri, derivanti da due contratti di locazione ad uso non abitativo.
La soccombenza del conduttore è stata determinata anche sulla base della sua mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria, fatto valutato come vero e proprio elemento probatorio.
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