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Annullata delibera assembleare dal Tribunale di Sulmona perché la condomina non è stata convocata via pec, come aveva richiesto.

Con la sentenza n. 243 del 3 dicembre 2020, il Tribunale di Sulmona ha condannato il Condominio al pagamento delle spese processuali, annullando la delibera “in ragione dell’invalida convocazione dell’attrice per l’adunanza dell’8.06.2019”. Il Giudice osserva infatti che la mancata convocazione di un condomino, ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c., “integra un vizio di costituzione dell’assemblea, che è idoneo, di per sé, a portare all’annullamento della delibera in quella sede approvata(…), valido motivo di impugnazione(…)”. La convocazione, difatti, da parte del condominio, era avvenuta a mezzo email, anziché a mezzo pec, come invece era stato richiesto dalla condomina stessa. L’art. 66 delle disp. att. c.c. co. 3 dispone altresì che “(…)In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.

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