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Una società aveva impugnato una delibera di approvazione del consuntivo per non aver comunicato il bilancio prima dell’assemblea e non averla esonerata dai pagamenti delle quote ordinarie, come invece previsto nell’atto di acquisto dell’immobile.
Il tribunale aveva respinto l’impugnazione rilevando che il bilancio era stato allegato alla delibera di approvazione, regolarmente comunicata alla ricorrente, la quale non aveva richiesto precedentemente di visionare tale documentazione.
Riguardo invece alle spese ordinarie, il tribunale aveva osservato che la deroga ai criteri di ripartizione avrebbe dovuto essere accettata da tutti i condomini, non potendo esser contenuta nel solo atto d’acquisto.
Tale pronuncia, giunta in appello, veniva integralmente riformata: la Corte infatti aveva ritenuto che il bilancio avrebbe dovuto essere comunicato preventivamente alla società, essendo altrimenti “leso il diritto ad avere l’informativa generica con riferimento a quanto oggetto di assemblea”, con obbligo da parte del Supercondominio di informare in via preventiva e non successiva.
Per la Cassazione della sentenza il Supercondominio presentava ricorso e la società depositava controricorso. La Cassazione stabiliva quindi nell’ordinanza del 5/10/2020 che “non è configurabile un obbligo, per l’amministrazione condominiale, di allegare all’avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere (…) le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione”.

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