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Con Ordinanza n. 11617 del 16 giugno 2020 la Cassazione chiarisce che l’atto notarile relativo al trasferimento immobiliare “- successivo al verbale di mediazione civile con cui le parti in contesa (…) si erano impegnate a trasferire la proprietà di beni immobili-, potesse godere del medesimo regime fiscale agevolativo in materia di imposta di registro di cui all’art. 17, commi 2 e 3 cit.”. Relativamente all’imposta di registro, infatti, si applica l’agevolazione di cui al D. Lgs. 28/2010 in presenza di verbali di accordo recanti trasferimenti immobiliari alle condizioni previste dall’art. 19 del D.Lgs citato, che prevede l’intervento del notaio nel caso in cui sia necessaria l’autentica delle sottoscrizioni dell’accordo di mediazione per permetterne la successiva trascrizione. Nel caso in esame, le parti, dopo aver concluso l’accordo all’esito della procedura di mediazione, scelsero di
stipulare separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare.
“Non si riscontra, quindi, nella fattispecie, alcuna stipula, all’esito della mediazione, di un accordo mediante il quale si realizzasse il trasferimento o la costituzione di diritti reali, al che consegue che all’atto notarile con cui le parti successivamente disposero il trasferimento dell’immobile non poteva applicarsi il regime agevolato di cui ai commi 2 e 3 del citato D.Lgs.”.

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