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Con la sentenza n. 11469/2020 del 15/06/2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata
sulla responsabilità del direttore dei lavori e sull’obbligo di informazione durante le fasi di
realizzazione dell’opera.
Il fatto nasceva da una richiesta, da parte dell’appaltatore, di accertamento di
inadempimento contrattuale e risoluzione del contratto d’appalto, con conseguente
condanna della committente al saldo per i lavori eseguiti e al risarcimento del danno per
mancato guadagno. La committente, costituitasi in giudizio, riteneva di aver versato il
saldo dei lavori eseguiti e chiamava in giudizio il direttore dei lavori, che si costituiva
sostenendo di non aver ricevuto il pagamento della sua parcella. Inizialmente, in primo
grado, le domande della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori venivano accolte, ma
successivamente, la Corte d’Appello decideva di ridurre le somme loro spettanti,
accogliendo l’eccezione della committente, la quale riteneva di non esser stata
debitamente informata dei costi aggiuntivi dei lavori: non vi era stata infatti né
autorizzazione scritta, né indicazione della variazione di compensi. La Cassazione rilevava
che solo in appello – e quindi tardivamente – la convenuta aveva eccepito l’inadempimento
del direttore dei lavori di aver fatto eseguire opere aggiuntive a sua insaputa e pertanto
l’eccezione di inadempimento (art. 160 c.c.) – che “non richiede l’adozione di forme
sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile in
modo non equivoco dall’insieme delle sue difese” non poteva essere accolta.

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