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Il D.L. n. 28 del 30 aprile 2020 ha dato inizio ad una seconda fase per l’Italia, la fase di convivenza con il Covid-19, determinando per i liberi professionisti il rientro negli studi legali, ma un conseguente rallentamento per ciò che concerne l’organizzazione dei Tribunali, i quali avevano già implementato lo svolgimento dell’attività in via telematica, da remoto o tramite videoconferenza, per evitare assembramenti negli uffici giudiziari, con il D.L. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020.

Una novità che ha senza dubbio apportato un progresso all’attività giudiziale, un chiaro segno di modernizzazione, ma allo stesso tempo ha portato al rinvio di molte udienze e sospensione dei termini.

Non sono infatti mancate critiche da parte degli avvocati ed annesso CNF su quello che è stato definito un processo “da casa”, partendo dalla procura alle liti nei procedimenti civili, la cui sottoscrizione (fino a cessazione delle misure preventive) può essere apposta dalla parte anche su un documento cartaceo da trasmettere al difensore in copia informatica, allegando un documento di identità in corso di validità. La trasmissione può avvenire anche via e-mail ed è l’avvocato a dover certificare l’autografia, apponendo la propria firma digitale sulla copia informatica della procura.

Anche il deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati, per ciò che concerne i procedimenti civili in Cassazione (sino al 30 giugno 2020) , accompagnato dagli obblighi di pagamento del contributo unificato assolto con sistemi telematici di pagamento, approvato al Senato dal maxiemendamento Cura Italia, ha destato molte critiche nell’ambiente.

Per quanto riguarda i processi penali, invece, lo svolgimento delle udienze avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Stessa procedura è prevista in relazione alle indagini preliminari, durante le quali il P.M. e il Giudice potranno avvalersi di mezzi telematici per compiere atti che richiedono la partecipazione del soggetto sottoposto ad indagini, del difensore, di esperti o della persona offesa, nei casi in cui la loro presenza fisica non possa essere assicurata per il rischio di contagio da Covid-19.

Il Maxiemendamento ha previsto anche dal 9 marzo al 30 giugno 2020 le deliberazioni collegiali in Camera di Consiglio in via telematica, considerando il luogo da cui si collegano i magistrati come Camera di Consiglio a tutti gli effetti di legge.

Il CNF ha infatti condiviso le perplessità in merito, espresse anche dall’Unione delle Camere Penali Italiane, la quale ha criticato il collegamento da remoto dal luogo che più aggrada i soggetti che vi partecipano (giudici e pubblico ministero compresi, eccetto l’imputato non in stato di arresto che dovrà collegarsi dalla postazione prescelta dal difensore), definendolo “un modello di celebrazione dell’udienza incompatibile con i principi sanciti nella Costituzione e nelle Convenzioni Internazionali”.

Tornando all’ambito civile, invece, le critiche sembrano attenuarsi, in quanto nel caso degli incontri di mediazione per esempio, questi continuano a svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.

Senza dubbio questa nuova fase ha messo in luce l’innovazione della Giustizia italiana, ma allo stesso tempo richiede una riorganizzazione, rispettando i protocolli indicati, che deve avere come priorità l’accelerazione di un sistema che per troppo tempo ha subito dei rallentamenti.

Per questo motivo una soluzione veloce ed efficace alla risoluzione delle controversie può senza dubbio essere quella della Mediazione soprattutto in un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo, che sta conseguentemente slittando molti procedimenti che rischiano di portare al collasso un sistema giudiziario già colmo. La Mediazione infatti è una procedura che si contraddistingue da sempre per la sua rapidità (durata massima 3 mesi) rispetto ad una causa civile in Tribunale (durata media 3 anni), garantendo lo stesso risultato (titolo esecutivo), con la peculiarità di una maggiore partecipazione delle parti venendo incontro ad ogni esigenza e trovando un accordo comune.

La domanda sorge spontanea: La fase 2 può essere un punto di svolta per la Mediazione, spesso poco conosciuta?
Sicuramente segna un ottimo punto di partenza per far conoscere ulteriormente l’argomento a professionisti del settore e non, ma può sicuramente essere un valido mezzo per non peggiorare la situazione dell’attività giudiziaria, già minata dalla situazione Covid-19.