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Il testo del DL 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. con vigenza dal 26 marzo 2020, prevede una serie di misure volte fronteggiare l’emergenza pandemica da Coronavirus, adottabili su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020.
Tenuto conto dello stato di pandemia da COVID-19, dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia in corso, con incremento di casi di decessi, sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica.
Per tali ragioni di straordinaria necessità le limitazioni introdotte comprimono anche la libertà di circolazione costituzionalmente tutelata, fermo restando che l’applicazione delle misure potrà essere modulata in relazione all’evoluzione epidemiologica del virus in questione. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i presidenti delle Regioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza, potranno emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni.
L’art. 4 del Decreto contempla tre differenti tipologie di violazioni e sanzioni.
Le prime due, di natura amministrativa, escludendo espressamente l’applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale, prevedono per il mancato rispetto delle misure di contenimento stabilite all’articolo 1, comma 2 del medesimo decreto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, raddoppiata in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, con applicazione della sanzione accessoria nella misura massima.
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni; ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata in sede di sua esecuzione.

Il comma VI dell’art. 4 prevede la responsabilità penale per coloro che, sottoposti alla misura della quarantena perché positivi al virus, non osservino il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione.
Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la condotta penalmente rilevante è punita con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Sul piano del diritto intertemporale è stato inoltre precisato che le disposizioni del DL 19/2020 -che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative- si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (26 marzo), ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.