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Il lastrico solare può essere di proprietà del singolo condomino oppure condominiale e non è da confondersi con la terrazza a livello, accessibile dall’appartamento posto allo stesso piano, di cui è parte integrante. La funzione del lastrico solare è quella di copertura e protezione dell’edificio sottostante e il lastrico può essere praticabile solo se provvisto di parapetto. I problemi connessi al lastrico solare solitamente riguardano le infiltrazioni di acqua piovana negli appartamenti sottostanti, che spesso si generano a causa della mancata impermeabilizzazione. La sentenza n. 9449/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che, nonostante il lastrico solare condominiale sia di proprietà esclusiva di un singolo condomino, i danni derivanti dalle infiltrazioni sono imputabili sia al proprietario esclusivo, in qualità di custode (ex art. 2051 c.c.), sia al condominio, proprio per la funzione di copertura comune del fabbricato. Obbligo dell’amministratore è quello di verificare che tale parte comune sia conservata correttamente e, nel caso non lo fosse, intervenire con opere di manutenzione straordinaria. Le spese di intervento spettano (art. 1126 c.c.) per un terzo al proprietario o all’usuario esclusivo e per due terzi al condominio.