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Il quesito da sciogliere, in caso di appartamento concesso in locazione, è se il costo dell’assicurazione condominiale debba essere sopportato dal proprietario dell’immobile oppure dall’inquilino.

Il I comma dell’art. 9 L. 392/78 (Equo Canone) recita: «Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento…».

Sebbene si tratti di una interpretazione della legge e non di un dato inequivocabile, salvo diverso accordo tra le parti, le spese per la polizza assicurativa devono essere corrisposte per intero dal proprietario, dal momento che l’assicurazione è un servizio reso nell’interesse del proprietario a vedersi indennizzato per fatti dannosi di un bene di sua proprietà e nulla ha a che vedere, quindi, con l’uso delle parti comuni.

Con una pronuncia del 1991 (n. 6216) la Cassazione ha escluso che le spese accessorie non indicate nell’art. 9 potessero essere addossate all’inquilino. Nel 1992 il Tribunale di Roma affermava che “il conduttore non è tenuto al rimborso delle spese relative … all’assicurazione dello stabile, sia perché non comprese nel tassativo elenco dell’articolo 9, co. 1 legge 392/78, sia … in quanto effettuate per garantire la conservazione delle parti dominicali…”.

In ultimo, ulteriore conferma è data dalla tabella di ripartizione delle spese tra inquilini e proprietari, elaborata dal Sindacato inquilini con la Confedilizia, in cui è previsto che le spese per l’assicurazione dello stabile siano a carico del locatore.